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Data: 23/11/2022 07:00:00 - Autore: Annamaria VillafratePA responsabile della tardiva notificaNon è certo colpa della ricorrente a cui è stata contestata la violazione del superamento del semaforo rosso, se la PA ha tardato nel notificargli il verbale. Il cambio di residenza è stato comunicato regolarmente dalla stessa al PRA, per cui il ritardo è da imputare solo alla Pubblica Amministrazione. Questo quanto sancito dal Giudice di Pace di Alessandria nella sentenza n. 478/2022 (sotto allegata) che ha accolto il ricorso intrapreso dalla ricorrente con l'assistenza della Globoconsumatori. Spetta alla PA attivarsi per verificare l'indirizzo di notificaLa conducente di un autoveicolo ricorre contro il verbale con il quale le è stata contestata la violazione dell'art. 146 comma 3 CdS, per essere passata nonostante il semaforo rosso. Violazione accertata tramite apparecchiatura elettronica. Nel ricorso la donna contesta in via preliminare la tardività della notifica. Il Giudice di Pace accoglie il ricorso in quanto lo stesso è stato portato alla notifica oltre il termine dei 90 giorni previsto dall'art. 201 del Codice della Strada a pena di decadenza. Non regge la giustificazione addotta dalla PA, ossia che al PRA l'indirizzo a cui notificare il verbale risultasse errato. La ricorrente ha infatti dimostrato, producendo il certificato storico di residenza, che la stessa ha provveduto a comunicare la variazione anagrafica in data 15.03.2021, per cui il ritardo nella trasmissione del cambio della residenza al PRA è attribuibile alla Pubblica Amministrazione. Si ringrazia la Globoconsumatori Onlus per l'invio del provvedimento |
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