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Data: 18/11/2022 23:00:00 - Autore: Marco FurlanRevoca della patente: il caso[Torna su]
Con Sentenza n. 100/2022 il Giudice di Pace di Conegliano ha esaminato il caso di una revoca della patente comminata dalla Prefettura per il reato di cui all'art. 186 co. 2° lett. C) e co. 2- bis C.D.S. (guida in stato di ebbrezza con tasso alcolico sopra 1,5 g/l aggravato da sinistro stradale) a seguito della trasmissione degli atti da parte del Tribunale penale che aveva pronunciato l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova. L'accertamento del fatto[Torna su] Il ricorso verteva sul fatto che la sentenza penale non aveva accertato il reato ma lo aveva dichiarato estinto, con la conseguenza che in tali casi doveva essere la Prefettura a svolgere l'accertamento per poter comminare la revoca della patente. E lo avrebbe dovuto fare seguendo i dettami della L. 241/90 sul procedimento amministrativo, con avviso di avvio del procedimento, contraddittorio cartolare, e motivazione (non apparente) entro 90 giorni. I tempi dell'accertamento[Torna su] In più nel caso de quo la revoca da parte della Prefettura è avvenuta a 4 anni di distanza rispetto alla trasmissione degli atti effettuata dal Tribunale in ciò lasciando di fatto il cittadino in balia della Pubblica Amministrazione e vanificando - per dirla con le parole del Giudice - il "ruolo di effettiva prevenzione oltrechè di retribuzione sanzionatoria" della revoca. La sentenza[Torna su] Il Giudice di Pace ha accolto annullando la revoca della patente per i motivi di cui al ricorso ma anche evidenziando un esemplare tracciato degli articoli del Codice della Strada rilevanti sul punto. Avv. Marco Furlan - Treviso
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