Data: 19/11/2022 18:00:00 - Autore: Nicola Comite

Contratto a canone concordato

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Con canone concordato si intende il contratto di locazione in cui la misura del canone, oltre alla durata e ad altri aspetti del contratto, è stabilito entro importi minimi e massimi da parte di organizzazioni locali che stipulano degli accordi.
In modo particolare, tra le caratteristiche viene individuata una durata minima e massima del contratto, ovvero l'ammontare degli importi dei canoni, e la volontà del legislatore di soddisfare particolari bisogni delle parti: per i conduttori il contenimento del canone e di altre disposizioni contrattuali a sua tutela, per il locatore il riconoscimento di benefici fiscali.
Vedi anche Canone concordato: guida e fac-simile

Inquadramento normativo

Tale tipologia di contratto di locazione è riconosciuta dall'articolo due, terzo comma, della legge 431/98 che reca la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, ai sensi del quale: "le parti possono stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, nel rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, che provvedono alla definizione di contratti-tipo".
Il comma 5 del medesimo articolo stabilisce, poi, che la locazione a canone concordato non può avere una durata inferiore ai tre anni e alla prima scadenza contrattuale vi sarà l'obbligo di rinnovo per altri due anni, eccezion fatta per uno dei motivi elencati nell'articolo tre della legge in esame, ovvero, a titolo di esempio, quando il locatore ha necessità di utilizzare per motivi personali l'immobile o per il proprio coniuge; in tal caso la disdetta andrà fatta con sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza.
Nel caso di rinnovo biennale, alla prima successiva scadenza e con preavviso di sei mesi, il contratto potrà essere disdettato liberamente, altrimenti si rinnoverà di due anni in due anni, salvo disdetta.

Agevolazioni fiscali

Le agevolazioni fiscali previste per i contratti di locazione a canone concordato sono tre:
  • l'applicazione della tassazione speciale con cedolare secca anziché con tassazione ordinaria Irpef. Si applica così un'aliquota unica pari al 10% anziché quelle a scaglioni previste per la tassazione ordinaria;
  • la base imponibile per il calcolo dell'Irpef è ridotta del 30% qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 8 della legge 431/98;
  • il corrispettivo annuo ai fini della determinazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro è assunto nella misura minima del 70%.
Per poter usufruire di tali agevolazioni, i contratti di locazione a canone concordato devono essere redatti sulla base degli accordi territoriali che ne definiscono i limiti, e con l'assistenza di almeno una delle associazioni rappresentative che hanno sottoscritto tale accordo; per i cosiddetti contratti non assistiti, invece, sarà necessaria l'attestazione delle organizzazioni che hanno sottoscritto l'accordo territoriale.

Decreto semplificazioni

Secondo la normativa precedente, l'attestazione di cui innanzi doveva essere rilasciata per ogni singolo contratto dai sindacati degli inquilini o delle associazioni della proprietà edilizia.
Come previsto dalla nuova norma, nello specifico l'art. 7 del Decreto semplificazioni convertito in legge il 2 agosto 2022, l'attestazione, una volta ottenuta, sarà valida per tutti i contratti con lo stesso contenuto finché non cambiano le caratteristiche dell'immobile oppure viene modificato l'accordo territoriale del Comune di riferimento.

avv. Nicola Comite - n.comite@hotmail.it

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