Data: 18/11/2022 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Diritto agli alimenti

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Alla figlia non spettano gli alimenti da parte dei genitori adottivi se la situazione di difficolt� in cui si trova � imputabile alla sua condotta e a quella del marito. La coppia comunque non si trova in stato di bisogno perch� aiutata da enti di beneficienza e dalla famiglia del marito. La mancata attivazione nella ricerca di un lavoro, il rifiuto di offerte e le giustificazioni addotte devono essere oggetto di maggiore approfondimento da parte dei giudici di merito, perch� anche in presenza di una limitazione fisica � sempre possibile trovare un'occupazione adatta alle proprie condizioni. Queste le conclusioni della Cassazione n. 33789/2022 (sotto allegata).

Assegno alimentare per la figlia

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A una figlia il giudice dell'impugnazione riconosce un assegno di 200 euro mensile a titolo di alimenti, che devono essere corrisposti dal padre. La donna e il marito, per il giudice, si trovano in stato di bisogno tanto da non riuscire a pagare le utenze e a comprare il cibo.

Il nucleo familiare, di cui fanno parte due bambini, � aiutato da enti di beneficienza e il marito ha una situazione lavorativa precaria. Per la Corte queste condizioni di disagio non sono imputabili alla coppia e i rapporti incrinati della donna con la famiglia dei genitori adottivi non rilevano ai fini del riconoscimento del diritto agli alimenti alla stessa.

Conclusioni che non incontrano il favore dei genitori adottivi della donna, tanto che ricorrono in Cassazione contestando lo stato di bisogno, dato per provato, l'incolpevolezza della coppia per le condizioni precarie di vita in cui si trova e la mancata richiesta di una prova oggettiva della impossibilit� dell'uomo a provvedere alle necessit� della propria famiglia.

Stato di bisogno e impossibilit� di procurarsi i mezzi per vivere

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Per la Cassazione i motivi sollevati meritano una trattazione unica perch� connessi e gli stessi vanno accolti per diverse ragioni.

Prima di tutto non si comprende la ragione per la quale la Corte non abbia considerato che l'obbligo alimentare grava prima sul coniuge e solo a seguire sui genitori della moglie. Errata poi la qualificazione di impossibilit� oggettiva lavorativa con cui la Corte ha qualificato la difficolt� dell'uomo di recarsi al lavoro per mancanza di mezzi di trasporto propri.

Ricordano gli Ermellini che il diritto agli alimenti richiede la prova dello stato di bisogno e della impossibilit� di provvedere al proprio sostentamento con il lavoro a causa di invalidit� o incapacit� fisica. Impossibilit� che quindi non deve essere imputabile al richiedente.

Nel caso di specie la sentenza non tiene conto della mancata attivazione da parte della coppia nella ricerca di un'occupazione del fatto che la famiglia della richiedente percepisce aiuti solidaristici da enti e dalla famiglia del marito, tanto che gli stessi in realt� non devono provvedere al pagamento del cibo e delle utenze.

I giudici sono incorsi in evidente errore nel valutare le condizioni della famiglia e di conseguenza la fondatezza della domanda dell'istante, stante l'assenza di una stabile e oggettiva condizione di impossibilit� nel provvedere ai propri bisogni primari.

La Corte doveva approfondire meglio anche la questione del lavoro. La precariet� � stata equiparata sbrigativamente alla impossibilit� di lavorare e comunque, anche in presenza di problematiche fisiche, � sempre possibile cercare un'occupazione confacente alle proprie condizioni.

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