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Data: 20/11/2022 08:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
CIE del minore: vanno indicate le due mamme[Torna su]
Sul documento d'identità del minore e a sua tutela devono essere indicate le due mamme come genitori. L'utilizzo imposto dal decreto interministeriale del 31 gennaio 2019 dei termini "madre" e "padre" contrasta con il concetto di famiglia, che oggi è declinabile in diversi modi. Lo ha precisato il Tribunale di Roma nella sentenza del 9 settembre 2022 (sotto allegata), adito da due mamme di un minore, che hanno richiesto l'inserimento nella carta di identità elettronica del figlio del termine "genitore" riferito ad entrambe. Genitore: responsabilità e cura[Torna su]
Il Tribunale accoglie il ricorso dopo un attento esame della normativa e della giurisprudenza emanata in materia anche a livello Europeo. Nel fare questo evidenzia che nella realtà odierna, anche dopo l'introduzione della legge Cirinnà, che ha riconosciuto le unioni civili tra persone dello stesso sesso, non sarebbe corretto ed equivarrebbe a dichiarare il falso sulla carta di identità, utilizzare il termine padre per indicare, facendo riferimento al casso di specie, un soggetto di sesso femminile. Ricorda inoltre che la Cassazione ha precisato che i termini maternità e paternità si riferiscono a legami biologici di discendenza genetica, mentre il termine genitore è inteso come legame di tipo affettivo e familiare, come capacità e responsabilità di cura del minore, per la realizzazione dei suoi interessi. Il concetto di famiglia in UE ha varie declinazioni[Torna su]
Ricorda poi che a livello europeo vige il regime della libera circolazione degli atti e delle persone, concetto a cui gli Stati membri devono adeguarsi attraverso la normativa interna, anche in relazione al rilascio di un documento di identità. Poiché è oramai pacifico, nella giurisprudenza comunitaria, che la relazione tra due omosessuali è compresa nel concetto di "vita familiare", appare contraria all'art. 21 TFUE, che disciplina il diritto di circolazione e soggiorno, qualsiasi disposizione, come quella relativa alla carta di identità del minore, che limita tale libertà. Per il Tribunale la soluzione al problema, come del resto già evidenziato dal Garante nel suo parere del 2018, è "di rispettare i criteri di minimizzazione e di necessità del trattamento dei dati personali, imposti dal R.G.P.D., giacché è la funzione genitoriale esercitata nei confronti della minore che deve emergere dal documento, e che costituisce il fondamento legittimante il trattamento, e non l'indicazione specifica del ruolo parentale specifico sessualmente caratterizzato." |
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