Data: 21/11/2022 07:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Licenziamento per assenza ingiustificata

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La Cassazione, con la sentenza n. 33134/2022 (sotto allegata) nel confermare la decisione della Corte d'Appello che ha ritenuto illegittimo il licenziamento del dipendente per assenza ingiustificata, precisa in primis che la produzione tardiva del certificato medico non equivale alla mancata presentazione e che non rileva che il certificato attesti retroattivamente l'insorgenza della malattia da una settimana.

Illegittimit� del licenziamento

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Una societ� del settore tessile intima il licenziamento a un dipendente perch� assente ingiustificato dal lavoro per una settimana.

La Corte di appello, nel rigettare il reclamo della datrice, confermando quindi la illegittimit� del licenziamento del dipendente, precisa che la societ� ha ritenuto non giustificata l'assenza quando in realt� aveva gi� ricevuto la certificazione medica attestante la malattia del dipendente.

La stessa ha inoltre trascurato il fatto che il medico che ha redatto il certificato si � assunto la responsabilit� della redazione del documento retroattivo, perch� attestante una condizione di malattia insorta pi� di una settimana prima.

Sanzione conservativa per le violazioni formali

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La Cassazione a cui si � rivolta la societ� datrice, soccombente in entrambi gradi di merito, conferma il ragionamento della Corte di appello, rilevando come in effetti il contratto collettivo del settore tessile prevede il licenziamento solo in caso di assenza ingiustificata per pi� di tre giorni e la sanzione conservativa se il lavoratore non rispetta la procedura formale per la comunicazione della malattia.

Per quanto riguarda invece la questione del certificato medico tardivo la Cassazione precisa che la valutazione della assunzione di responsabilit� da parte del medico � rimessa al giudice del merito e come tale � insindacabile in sede di legittimit�.

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