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Data: 19/11/2022 07:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Riconoscimento europeo del divorzio davanti al Sindaco[Torna su]
Il divorzio extragiudiziale che in Italia viene celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile e che consiste in un accordo che poi i coniugi confermano innanzi allo stesso, non richiede, se uno dei coniugi ha la cittadinanza in un diverso paese UE, il riconoscimento da parte dell'autorità giudiziaria di questo. Il riconoscimento è automatico. Lo afferma la Corte di giustizia UE nella decisione del 15 novembre 2022 (sotto allegata). Divorzio extragiudiziale: serve il riconoscimento giudiziale?[Torna su]
Una donna con la doppia cittadinanza tedesca e italiana sposa un cittadino italiano in Germania. La coppia poi divorzia in via stragiudiziale davanti all'ufficiale di stato civile del Comune di Parma. La donna chiede quindi all'ufficio dello stato civile tedesco d'iscrivere il divorzio nel registro dei matrimoni, anche se, nel dubbio che questo tipo di divorzio possa richiedere un preventivo riconoscimento, si rivolge all'autorità giudiziaria competente, per la quale l'iscrizione del divorzio extragiudiziale nel registro tedesco è possibile solo previo riconoscimento. Di parere contrario il Ministero berlinese a cui si rivolge la donna, per il quale il divorzio extragiudiziale non rientra tra gli atti che necessitano un riconoscimento preventivo. Il divorzio extragiudiziale è riconosciuto in automatico nei paesi UE[Torna su]
La vicenda finisce infine, dopo ulteriori passaggi, alla Corte di giustizia UE. Alla stessa il giudice del rinvio domanda primariamente se lo scioglimento del matrimonio extragiudiziale che si svolge davanti all'ufficiale dello stato civile italiano (art. 12 dl n. 132/2014) è una decisione di divorzio così come previsto dal regolamento Bruxelles II bis e se, in caso di risposta negativa, se lo scioglimento del matrimonio extragiudiziale deve essere trattato conformemente a quanto previsto dall'art. 46 del regolamento di Bruxelles II bis per gli atti pubblici e gli accordi. La Corte UE risponde al primo quesito affermando che l'atto di divorzio extragiudiziale, ossia quello che in Italia viene redatto da un pubblico ufficiale dello Stato civile, che contiene un accordo di divorzio tra coniugi, che lo confermano davanti all'autorità redigente, nel rispetto di quanto disposto dalla legge italiana è una decisione a tutti gli effetti, ai sensi dell'art. 2, punto 4. Ne consegue che, nel caso di specie, il coniuge di nazionalità tedesca, non è tenuta, in relazione all'accordo di divorzio concluso in Italia davanti all'ufficiale dello Stato civile, ad ottenere il preliminare riconoscimento dello stesso dall'autorità giudiziaria tedesca. |
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