Data: 25/11/2022 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Reato abrogato: statuizioni civili da revocare

La condanna relativa ad uno dei reati abrogati dal D.Lgs. n. 7/2016 comporta l'assoluzione dell'imputato perch� il fatto non � pi� previsto dalla legge come reato, ma anche la conseguente revoca delle statuizioni civili, anche se la parte civile ha sempre la possibilit� di agire nella apposita sede per chiedere i danni e l'applicazione eventuale della sanzione civilistica, come chiarito dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 43829/2022 (sotto allegata).

Pronuncia che chiude la vicenda iniziata con la condanna di una donna per il reato di falsit� in scrittura privata di cui all'art. 485 c.p.

Decisione che in sede di appello viene ribaltata con l'assoluzione della donna perch� il fatto non � pi� previsto dalla legge come reato (alla luce della abrogazione del relativo articolo avvenuta per mezzo del D.Lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016) con conferma delle statuizioni civili relative al risarcimento del danno.

L'imputata per� nel ricorrere in Cassazione fa presente che non � corretta la conferma da parte della Corte di Appello delle statuizioni civili.

Motivo che la Cassazione accoglie perch� fondato in quanto, come gi� chiarito dalle SU, in caso di sentenza di condanna relativa a uno dei reati abrogati dal dlgs n. 7/2016, la dichiarazione secondo cui "il fatto non � pi� previsto dalla legge come reato" comporta anche la revoca dei capi della sentenza che si riferiscono agli interessi civili, ferma restando la possibilit� per la parte civile di poter azionare la relativa azione civile per il risarcimento del danno e la eventuale applicazione della sanzione pecuniaria civile.

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