Data: 26/11/2022 15:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Abuso d'ufficio se il Sindaco viola l'art. 97 Cost.

Con la sentenza n. 2080/2022 (sotto allegata) la Corte di Cassazione conferma la condanna di un Sindaco per il reato di abuso d'ufficio. Al Primo cittadino si contesta di non avere rinnovato l'incarico ad un responsabile addetto all'Area di vigilanza comunale per ragioni di natura discriminatoria e ritorsiva.

Nel ricorrere in Cassazione l'imputato ricorda che l'articolo 23 del d.l n. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020 ha modificato l'art. 323 c.p. precisando che la condotta abusiva deve caratterizzarsi per la "violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità".

Questa modifica ha determinato una parziale abolitio criminis per quanto riguarda le condotte anteriori alla riforma e commesse con la violazione di norme regolamentari o di norme di legge generali e astratte, dalle quali non si possono ricavare norme di condotta specifiche ed espresse o che lascino spazi di discrezionalità. Sono state quindi abrogate quelle regole e quelle norme prive di precettività immediata.

Nel caso di specie, osserva la Cassazione, la sentenza ha punito la condotta del Sindaco per la violazione dell'art. 97 Cost., che sancisce il principio di imparzialità.

A ben vedere la violazione di tale principio non dovrebbe comportare l'integrazione del reato contestato, ma su tale questione è stato osservato che "nella misura in cui vieta condotte di attuazione di intenti discriminatori o ritorsivi, il principio costituzionale ha immediata portata precettiva, perché il divieto, direttamente desumibile dal connotato dell'imparzialità, non necessita di alcun ulteriore adattamento o specificazione."

Come specificato nella sentenza impugnata gli artt. 54 e 97 Cost. possono quindi considerarsi immediatamente precettivi perché impongono il rispetto della causa di attribuzione del potere e l'imparzialità dell'azione.

La modifica dell'art. 323 c.p quindi non può essere invocata per sostenere la parziale abrogazione dell'abuso d'ufficio.

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Si ringrazia il consulente tecnico investigativo Giorgio Marcon per il cortese invio del provvedimento



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