Data: 27/11/2022 09:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

La rinuncia all'usucapione

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Si ha rinuncia all'usucapione quando il comportamento del possessore risulta incompatibile con la volont� dello stesso di acquisire il diritto in virt� del possesso prolungato per il tempo previsto dalla legge, senza possibilit� di interpretazioni alternative. Lo ha ribadito la Cassazione con l'ordinanza n. 33618/2022 (sotto allegata).

Incontestata l'acquisizione per possesso ventennale

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Tra un Comune e un ristorante sorge una controversia. Per il Comune il ristorante occupa senza titolo l'area di propriet� dell'ente posta sul lungomare, chiede quindi il rilascio immediato dell'area e il pagamento di un indennizzo o di un canone per l'occupazione abusiva.

Il ristorante si oppone e in via riconvenzionale chiede di accertare l'acquisizione dell'area per intervenuta usucapione derivante da un possesso ultraventennale.

Il Tribunale rigetta la domanda del Comune e la Corte di Appello afferma che non � contestabile il possesso ultraventennale dell'area da parte del ristorante perch� la transazione su cui si appiglia il Comune per sostenere la rinuncia all'usucapione di controparte, � successiva al periodo ventennale in cui � maturata l'usucapione.

La volont� di regolarizzare esclude la rinuncia all'usucapione

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Il Comune per� ricorre in Cassazione sostenendo anche in questa sede la tesi della rinuncia da parte del ristorante all'usucapione in virt� dell'atto di transazione intervenuto tra le parti.

Questione sulla quale la Cassazione interviene perch� la Corte di appello ha gi� chiarito che l'atto di transazione � stato stipulato dopo che era gi� maturata l'usucapione in capo al ristorante.

Non solo, l'efficacia della transazione � stata subordinata alla formalizzazione della concessione del diritto di superficie dell'area su cui insisteva il ristorante, dato che impedisce di interpretare tale pattuizione come rinuncia alla usucapione, quanto piuttosto come volont�, da parte del ristorante, di regolarizzare la propria posizione.

Decisione che risulta perfettamente conforme alla giurisprudenza di legittimit� per la quale: "gli accordi negoziali fatti dopo il decorso del termine per usucapire, non possono configurarsi come rinuncia all'usucapione, potendosi da essi desumersi anche soltanto una volont� del possessore di regolarizzare la propria posizione e di eliminare il contenzioso in atto, pur senza perdere il diritto ormai acquisito."


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