Data: 26/11/2022 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Doppio difensore escluso in caso di patrocinio gratuito?

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La regola vuole che il patrocinio gratuito sia ammesso per un solo difensore e non per due, a meno che il soggetto da difendere non sia una vittima di terrorismo. In questo caso i limiti del testo unico delle spese di giustizia vengono meno perché la ratio della difesa delle vittime di terrorismo è garantita a prescindere anche dalla consistenza reddituale della vittima ed è prevista per dare la possibilità a questi soggetti di agire in giudizio con l'appoggio dello Stato e delle sue risorse.

Queste le interessanti precisazioni della Cassazione n. 33481/2022 (sotto allegata).

Vittima di terrorismo e gratuito patrocinio

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Due avvocati agiscono in sede civile, nell'interesse di un soggetto vittima di terrorismo, per fargli ottenere i benefici previsti dalla legge 206/2004.

Il Tribunale dichiara il ricorso inammissibile e i due difensori a quel punto chiedono la liquidazione dei propri compensi perché per l'attività svolta è prevista la copertura del patrocinio gratuito.

Il giudice però rigetta l'istanza perché il patrocinio gratuito è previsto per un solo difensore e non per due come nel caso di specie. L'art. 91 del Tu spese di giustizia inoltre prevede il patrocinio solo per i procedimenti penali e non per quelli civili.

Nel ricorrere in Cassazione i due avvocati precisano di avere redatto una sola parcella, stante l'accordo di dividersi il compenso, contestano il mancato riconoscimento del patrocinio gratuito in relazione al caso di specie anche se di natura civile, precisando che le regole previste per le vittime di terrorismo, hanno una finalità diversa e particolare.

Due difensori per le vittime di terrorismo

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Contestazioni che la Cassazione ritiene fondate e accoglie sostenendo in effetti che il principio dell'unico difensore in relazione al patrocinio gratuito ha valenza generale e quindi riguarda anche i procedimenti civili.

Soluzione che però non si può applicare al caso di specie perché la legge n. 206/2004, tra i vari benefici, prevede il patrocinio gratuito a spese dello stato in ogni tipo di procedimento a prescindere anche dal requisito reddituale per le vittime di terrorismo.

L'art 91 del Tu spese di giustizia, che prevede un solo difensore, non si può quindi applicare in via estensiva perché la ratio dell'impianto normativo è di garantire a alle vittime di episodi di terrorismo il diritto di agire in giudizio con il supporto dello Stato.

La scelta di due difensori, come nel caso di specie, non può quindi far venire meno il diritto al gratuito patrocinio, tanto più che non si può addurre una spesa eccessiva visto che la liquidazione si riferisce ad un unico compenso.


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