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Data: 01/12/2022 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Negligenza avvocato ed evento imprevedibile[Torna su]
Non deve risarcire il cliente, per l'asserito danno derivante dalla mancata possibilità di fare domanda per il condono, l'avvocato negligente che non lo ha informato in tempo dell'esito negativo del giudizio di primo grado e ha fatto passare in giudicato la sentenza. Il condono, al momento dei fatti, non era ancora stato deciso, lo stesso rappresentava un evento futuro del tutto imprevedibile. Nessun nesso è quindi riscontrabile tra la condotta, senza dubbio negligente del legale e la perdita della possibilità per il cliente di beneficiare del condono. Questa la decisione della Cassazione n. 34787/2022 (sotto allegata). Domanda risarcitoria respinta manca la prova del nesso di causa[Torna su]
Padre e figlio convengono in giudizio il loro avvocato, responsabile di aver fatto perdere loro la possibilità di accedere a un condono fiscale. Gli stessi narrano di aver ricevuto comunicazione del rigetto dell'impugnazione proposta dal legale per loro conto verso un avviso di accertamento, solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza a causa della mancata comunicazione da parte di professionista del proprio cambio di domicilio. La domanda risarcitoria avanzata viene però respinta sia in primo che in secondo grado. La Corte di appello ritiene in particolare che non c'è la prova che, se il legale si fosse comportato con diligenza gli stessi avrebbero sicuramente beneficiato del condono. Il condono era evento futuro e imprevedibile nel caso di specie. Non c'è alcun nesso quindi tra condotta negligente e perdita della chance lamentata dai clienti. Occorre la prova del nesso e del risultato[Torna su]
La Cassazione, a cui si rivolgono le parti soccombenti lamentando la inesatta applicazione delle regole sulla negligenza professionale e di quella sulla prevedibilità del danno, conferma le statuizioni di merito. Nel rigettare il ricorso ricorda che la responsabilità del legale, che in questo caso riguarda piuttosto l'omessa proposizione della impugnazione, non si può affermare solo perché non ha adempiuto correttamente la sua attività. E' necessario infatti dimostrare che l'evento dannoso lamentato sia riconducibile alla condotta dell'avvocato, che un danno si sia verificato effettivamente e che, se il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il cliente, in base a criteri probabilistici, avrebbe ottenuto il riconoscimento delle proprie ragioni. |
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