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Data: 05/12/2022 16:00:00 - Autore: Francesco Paolo Mastrovito
Termini procedimento disciplinare di stato militare[Torna su] Con la sentenza n. 14/2022 Reg. Prov. Coll. – n. 00003/2022 pubblicata il 13/09/2022 (sotto allegata), il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, relativamente alla questione della individuazione del dies a quo per avviare o riaprire il procedimento disciplinare di stato militare, individua tale termine di decorrenza solo dalla conclusione dell'"intero" processo penale. La vicenda Tizio, Maresciallo Capo dell'Arma dei Carabinieri, veniva condannato in appello per uno solo dei reati di cui era stato ritenuto colpevole in primo grado, tanto da ricorrere in Cassazione solo avverso un capo della sentenza di secondo grado, con la conseguenza che gli altri capi passavano in giudicato. All'esito del giudizio di Cassazione, che annullava la sentenza di secondo grado e rimetteva il giudizio innanzi ad altra sezione della Corte di Appello, Tizio veniva assolto. Invero, nei confronti di Tizio il Comando Interregionale Carabinieri disponeva l'applicazione della sanzione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari, provvedimento avverso il quale Tizio proponeva ricorso al T.A.R. per il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 1392 Codice dell'Ordinamento Militare (D.Lgs. N. 66 del 15 marzo 2010). Il T.A.R. rigettava il ricorso ritenendo infondata la censura relativa al mancato rispetto dei termini del procedimento disciplinare (a dire del ricorrente non avviato nei 90 giorni successivi alla data di conoscenza della sentenza integrale della sentenza da parte dell'Amministrazione) poichè l'attestazione della irrevocabilità era stata apposta dalla cancelleria in un momento successivo nonchè ritenendo irrilevante la trasmissione di una mera copia della sentenza da parte del Comando Regione Carabinieri. La questione innanzi al Consiglio di Stato[Torna su] Della questione veniva interessato il Consiglio di Stato il quale, dovendo pronunciarsi sulla individuazione del dies a quo dell'avvio del procedimento disciplinare di stato nell'ipotesi di giudicato parziale (e cioè se lo stesso debba riferirsi ai giudicati parziali ovvero all'ultimo giudicato), statuiva che a nulla rilevano l'eventuale conoscenza, da parte dell'Amministrazione, della mera sentenza di merito e della proposizione del ricorso in Cassazione avverso detta sentenza, del passaggio in giudicato di alcuni capi della pronuncia di secondo grado impugnata solo per altri capi ovvero del contenuto della stessa per esserne stata inviata una mera copia senza l'apposizione, da parte della cancelleria penale, dell'attestazione di irrevocabilità della pronuncia definitiva. In particolare, l'art. 1392 del D. Lgs. 66/2010 (Cod. Ord. Mil.) prevede che il procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale deve essere instaurato "entro 90 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione" (comma 1) e che il medesimo procedimento deve concludersi entro 270 giorni dal medesimo dies a quo(comma 2). Il supremo consesso, in definitiva, favorisce una "soluzione ermeneutica che individua la decorrenza del termine per avviare o riaprire il procedimento disciplinare solo dalla conclusione dell'"intero" processo penale (senza quindi considerare sentenze parziali coperte da giudicato)" Dies a quo dopo la conclusione definitiva del processo penale[Torna su] A conseguenza di tutto, si perviene alla recente pronuncia del Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria) secondo la quale "...il procedimento disciplinare nei confronti del militare deve essere instaurato o ripreso, ai sensi dell'art. 1392, comma 3, e 1393, comma 4, del Cod. Ord. Mil. a decorrere dalla data di intervenuta conoscenza della sentenza che conclude definitivamente e complessivamente il processo penale, non assumendo alcun rilievo, ai fini della determinazione del dies a quo, il passaggio in giudicato di precedenti sentenza con riferimento ai singoli capi di imputazione. La conoscenza della sentenza conclusiva del processo penale deve essere integrale, non essendo sufficiente la mera conoscenza del dispositivo o di estatti della stessa, e legalmente certa, dovendo la stessa irrevocabilità risultare formalmente, secondo le modalità previste dalla legge", appare pienamente conforme ai principi di diritto previsti tanto a garanzia del dipendente pubblico in ordine alla completezza e correttezza dell'intero giudizio, compreso quello disciplinare, quanto in favore del valore costituzionalmente tutelato del buon andamento dell'attività amministrativa. Avv. Francesco Paolo MASTROVITO Avv. Tiziana Di Gabriele Tel. 0321-1640498 #diritto #dirittomilitare #dirittoamministrativomilitare #dirittopenale #dirittopenalemilitare
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