Data: 03/12/2022 12:00:00 - Autore: Nicola Comite

Sottobalcone o cielino: cos'�

[Torna su]
Il sottobalcone, detto anche cielino, � la parte sottostante di un balcone, ovvero quella che si trova al di sotto della superficie calpestabile e che ne costituisce, pertanto, la parte non visibile dal proprietario dell'appartamento.

Propriet� del sottobalcone

A tal proposito, l'art. 1117 del codice civile che disciplina le parti comuni dell'edificio condominiale non fa nessun riferimento esplicito al sottobalcone.
Secondo i giudici di piazza Cavour (cfr., tra le altre, Cass. ordinanza n. 7042/2020), invece, il balcone aggettante (ovvero quello che costituisce un prolungamento esterno dell'abitazione e che consente, quindi, l'affaccio) e, pertanto, anche la parte sottostante, appartengono in via esclusiva al proprietario dell'unit� immobiliare costituendo un prolungamento della stessa.
Pertanto, anche nei rapporti con il proprietario di analogo manufatto che sia posto al piano sottostante sulla stessa verticale, non pu� riconoscersi alla soletta del balcone funzione di copertura rispetto al balcone sottostante.
In altre parole, per la soletta sporgente dalla facciata non pu� parlarsi di elemento a servizio di entrambi gli immobili posti su piani sovrastanti.

Manutenzione del cielino

In relazione alla manutenzione del sottobalcone (cielino), bisogna operare una distinzione tra la regola generale e le sue eccezioni.
Difatti, la circostanza secondo la quale la parte inferiore del sottobalcone sia di propriet� del titolare dell'appartamento, comporta come le spese di manutenzione e riparazione spettino al proprietario medesimo (ad esempio quando bisogna intervenire sulla struttura portante del balcone).
Ma, come spesso capita, vi � l'eccezione che conferma la regola.

Chi paga le spese per il sottobalcone

Invero, quando il sottobalcone e i frontalini si inseriscono nel prospetto dell'edificio avendo una chiara funzione decorativa e artistica, contribuendo a rendere il condominio esteticamente gradevole, dovranno essere considerati parti comuni a tutti i condomini e, di conseguenza, i costi necessari alla loro manutenzione dovranno essere suddivisi tra tutti i partecipanti alla comunione secondo le tabelle millesimali.
Detto in altri termini, i lavori inerenti all'estetica e all'aspetto meramente decorativo del fabbricato gravano su tutto il condominio.

Risarcimento danni

Altro discorso va fatto nel caso in cui dal sottobalcone ammalorato si stacchino pezzi di intonaco e/o calcinacci creando danni a terzi; in altre parole ci si chiede chi debba pagare il risarcimento dei danni provocati dalla cattiva manutenzione del sottobalcone.
Il quesito � di facile soluzione.
Difatti, avendo la giurisprudenza pi� volte affermato come l'aggetto costituito da un balcone appartenga esclusivamente al proprietario dell'unit� immobiliare corrispondente, sar� quest'ultimo l'esclusivo responsabile dei danni provocati a terzi, nel caso in cui, per esempio, il distacco di intonaco sar� dovuto alla cattiva manutenzione del pavimento e dell'impermeabilizzazione del piano di calpestio del balcone.
In tal caso, non essendo un intervento volto a migliorare l'aspetto estetico e decorativo dell'edificio condominiale bens� alla messa in sicurezza del balcone aggettante, la relativa spesa e l'eventuale risarcimento dei danni causati a terzi non potr� essere ripartito tra tutti i condomini ma sar� a carico del solo proprietario dell'unit� immobiliare corrispondente.

avv. Nicola Comite � n.comite@hotmail.it

Tutte le notizie