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Data: 04/12/2022 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Criteri per la nomina dei difensori d'ufficio
La circolare n. 2/2022 del CNF datata 28 novembre 2022 (sotto allegata) comunica che nel corso della seduta del 18 novembre 2022 sono stati modificati e innovati i criteri sulla base dei quali vengono nominati i difensori che si rendono disponibili per le difese d'ufficio.
Detta circolare stabilisce al riguardo che: - per quanto riguarda il requisito di prossimità alla sede del procedimento, gli avvocati da individuare per ricoprire la carica di difensori d'ufficio sono quelli iscritti all'Albo ordinario del COA nel circondario in cui si trova l'Autorità giudiziaria procedente e che sono inseriti in una o più liste del consiglio;
- si considerano immediatamente reperibili i difensori inseriti nelle liste per indagati, imputati o detenuti e i difensori di ufficio per minorenni arrestati o detenuti;
- prevista la sostituzione del difensore d'ufficio inizialmente nominato, su richiesta (art. 97 comma 5 c.p.p) se il procedimento (anche minorile) o parti dello stesso vengono trasferiti ad un'altra Autorità Giudiziaria;
- in relazione al processo minorile i difensori d'ufficio vengono individuati tra quelli inseriti nelle liste relative e la scelta avviene in base all'appartenenza degli stessi al circondario del distretto in cui è stato commesso il reato oppure dalla lista del COA che si trova nel distretto di residenza dell'indagato;
- i difensori d'ufficio che si occupano dei processi penali militari infine vengono scelti tra quelli iscritti nelle liste tenute dai COA di Verona, Roma e Napoli.
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