Data: 04/12/2022 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Criteri per la nomina dei difensori d'ufficio

La circolare n. 2/2022 del CNF datata 28 novembre 2022 (sotto allegata) comunica che nel corso della seduta del 18 novembre 2022 sono stati modificati e innovati i criteri sulla base dei quali vengono nominati i difensori che si rendono disponibili per le difese d'ufficio.

Detta circolare stabilisce al riguardo che:

  • per quanto riguarda il requisito di prossimit� alla sede del procedimento, gli avvocati da individuare per ricoprire la carica di difensori d'ufficio sono quelli iscritti all'Albo ordinario del COA nel circondario in cui si trova l'Autorit� giudiziaria procedente e che sono inseriti in una o pi� liste del consiglio;
  • si considerano immediatamente reperibili i difensori inseriti nelle liste per indagati, imputati o detenuti e i difensori di ufficio per minorenni arrestati o detenuti;
  • prevista la sostituzione del difensore d'ufficio inizialmente nominato, su richiesta (art. 97 comma 5 c.p.p) se il procedimento (anche minorile) o parti dello stesso vengono trasferiti ad un'altra Autorit� Giudiziaria;
  • in relazione al processo minorile i difensori d'ufficio vengono individuati tra quelli inseriti nelle liste relative e la scelta avviene in base all'appartenenza degli stessi al circondario del distretto in cui � stato commesso il reato oppure dalla lista del COA che si trova nel distretto di residenza dell'indagato;
  • i difensori d'ufficio che si occupano dei processi penali militari infine vengono scelti tra quelli iscritti nelle liste tenute dai COA di Verona, Roma e Napoli.

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