Data: 04/12/2022 07:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Trasferimenti immobiliari divorzi, separazioni e unioni civili

Firmato dal COA e dal Tribunale di Milano il Protocollo (sotto allegato) da applicare quando nel corso dei procedimenti di separazione, divorzio e unioni civili presentati su istanza congiunta delle parti, gli accordi contengano clausole che prevedono il trasferimento di immobili o la costituzione di diritti sugli stessi.

Il protocollo si propone di regolamentare i trasferimenti immobiliari, fornendo ai difensori delle linee guida utili per poter predisporre correttamente gli atti e definire anche quali sono gli adempimenti a carico delle cancellerie competenti.

Il protocollo tratta e disciplina infatti i seguenti aspetti:

  • il contenuto del ricorso e della domanda con cui si chiede la conversione del rito;
  • i documenti che devono essere depositati nel fascicolo d'ufficio;
  • la nomina dell'ausiliario art. 68 c.p.c per la verifica della conformitą del ricorso e della validitą delle condizioni del trasferimento e i criteri per la determinazione del compenso di questo soggetto.

Contenuto del ricorso e della domanda di conversione

Interessanti soprattutto le indicazioni sul contenuto del ricorso e della domanda con cui si chiede la conversione del rito:

  • nella intestazione del ricorso o della domanda di conversione le parti devono manifestare la volontą di concludere un accordo che prevede un trasferimento immobiliare;
  • il cedente deve manifestare la volontą di traferire o costituire un diritto reale indicando l'eventuale corrispettivo richiesto, mentre controparte deve manifestare la volontą di accettare;
  • ci sono poi le indicazioni sulla conformitą oggettiva e soggettiva dell'accordo;
  • l'elenco dei dati da indicare nell'accordo e nel ricorso;
  • la descrizione dell'immobile con i relativi dati catastali e le dichiarazioni di abitabilitą, agibilitą, regolaritą urbanistica, valore, vincoli culturali o paesaggistici, ecc.

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