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Data: 07/12/2022 14:00:00 - Autore: Alessandro Pagliuca
Decreti di espulsione: normativa[Torna su] I provvedimenti di espulsione dal territorio dello Stato servono fondamentalmente ad allontanare cittadini non europei ed apolidi.
Due sono i provvedimenti disciplinati dall'art. 13 del D.Lgs. n. 286/1998:
Effetti ed esecuzione del decreto di espulsione[Torna su] Tutti i provvedimenti prevedono l'obbligo per chi ne è colpito di lasciare il territorio dello Stato. In particolare nei casi previsti dall'art. 13 c. 4 l'esecuzione è coercitiva con accompagnamento alla frontiera da parte delle forze dell'ordine, con provvedimento disposto dal Questore. Questa comunicazione, entro 48 ore deve essere comunicata al Giudice di Pace, il quale fissa un'udienza con il soggetto interessato e l'avvocato da lui nominato (d'ufficio, nel caso in cui la nomina non ci sia stata) ed entro 48 ore il GDP ne dispone o meno la convalida. Per le espulsioni amministrative può essere concesso un termine tra i 7 e 30 giorni per la partenza volontaria. Se ciò avvenisse ci sarebbero riconsegna del passaporto, obbligo di dimora e di firma presso un ufficio di forza pubblica a giorni ed orari stabiliti. Queste misure vengono adottate con provvedimento motivato comunicato entro 48 ore al Giudice di Pace, che nelle 48 ore successive provvede a convalidare. In attesa di definizione del procedimento, il Questore dispone il trattenimento in un centro di permanenza per i rimpatri, oppure in "strutture diverse e idonee nella disponibilità dell'Autorità di pubblica sicurezza. Cosa si può fare contro il decreto di espulsione[Torna su] Contro il decreto di convalida, immediatamente esecutivo, entro 60 giorni può proporsi ricorso in Cassazione dalla notifica, anche se ciò non determina lo stop al decreto. Dott. Alessandro Pagliuca Praticante Avvocato alessandropagliuca12@gmail.com |
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