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Data: 07/12/2022 07:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Grave irregolarità per l'amministratore che non fa formazione[Torna su]
Il mancato rispetto dell'art. 71 disp. att. c.c, che richiede all'amministratore di formarsi periodicamente, è una irregolarità talmente grave da giustificare la revoca dall'incarico. Questa la decisione del Tribunale di Vasto nella sentenza n. 4454/2022 (sotto allegata). Irregolarità nell'operato dell'amministratore di condominio[Torna su]
Un Condominio agisce nei confronti del LR di una società che si occupa di amministrazioni condominiali contestandone l'operato, caratterizzato da gravi irregolarità. Contestazioni a cui l'amministrazione si oppone, chiedendo di conseguenza il rigetto del ricorso. Va revocato l'amministratore che non si forma periodicamente[Torna su]
Il Tribunale adito nell'accogliere il ricorso del Condominio rileva prima di tutto l'assenza dei requisiti soggettivi richiesti dall'art. 71 disp. att. c.c. per lo svolgimento dell'incarico di amministratore condominiale. Lo stesso è infatti tenuto a frequentare un corso di formazione iniziale (da cui sono esonerati coloro che svolgevano l'attività da almeno un anno prima dell'entrata in vigore della legge n. 220/2012) e a formarsi periodicamente. L'amministratore nel caso di specie non ha provato né di rientrare nelle ipotesi di esonero dal corso di formazione iniziale, né di aver svolto attività formativa periodica annuale, se non in minima parte. A parere del collegio giudicante l'omessa dimostrazione del possesso dei requisiti soggettivi richiesti dal suddetto art. 71 disp. att. c.c.c ovvero il rispetto dell'obbligo formativo periodica, è una irregolarità talmente grave da giustificare, da sola, la revoca dell'amministratore dall'incarico conferito. Leggi anche Revoca dell'amministratore di condominio |
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