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Data: 07/12/2022 12:00:00 - Autore: Domande e RisposteRichiesta estratti conto ultradecennaliLa risposta alla domanda la fornisce la Corte di Cassazione nella sentenza n. 35039/2022 (sotto allegata) con la quale ha avuto modo di chiarire al riguardo che se è vero che la banca, nell'ambito del rapporto di conto corrente, è tenuta a dare conto al cliente correntista delle modalità con le quali impiega il denaro custodito e delle operazioni eseguite, fornendo, su richiesta, la documentazione da cui risultano i movimenti del conto corrente (art. 1713 c.c.) a lui intestato, è però altrettanto vero che occorre tenere conto di quanto disposto al riguardo dal Testo Unico delle leggi in materia Bancaria dlgs n. 385/1993. L'art. 119 di cui Testo Unico in particolare dispone che: "Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni." Al correntista viene quindi riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo a ottenere la documentazione richiesta limitatamente agli ultimi dieci anni. Sarebbe contrario a buona fede pretendere dalla banca l'obbligo di conservare tutta la documentazione relativa al rapporto con il cliente oltre la durata suddetta, perché si imporrebbe agli istituti di credito l'obbligo di conservazione di una mole infinita di atti, con costi ragguardevoli. Del resto, ricorda la Cassazione, l'art. 2220 c.c. vigente nel nostro ordinamento, impone a qualsiasi imprenditore commerciale l'obbligo di conservazione delle scritture contabili per la durata di dieci anni. Principio che vale anche per gli istituti di credito, che quindi non possono ritenersi obbligati a conservare la documentazione relativa ai rapporti bancari con i propri clienti oltre il termine decennale suddetto. Ultima e doverosa precisazione sull'art. 119 TU bancario: "non può mancarsi di sottolineare che la disposizione possiede un notevole rilievo ulteriore, perché attribuisce il diritto di ottenere la consegna della documentazione non soltanto al cliente, ma anche ad altri soggetti che ne abbiano diritto in luogo di quest'ultimo (ad esempio, il curatore fallimentare, l'erede, eventualmente - questa Corte si è recentemente espressa in tal senso - il fideiussore)." |
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