Data: 08/12/2022 08:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Due mesi dalla scoperta del vizio per denunciare

La Cassazione con l'ordinanza n. 35844/2022 (sotto allegata) accoglie le doglianze di un soggetto che, acquistato un cucciolo di bulldog inglese, scopre che lo stesso è affetto da una grave forma di broncopolmonite.

Ha ragione il ricorrente ad affermare che il termine per contestare il vizio è di due mesi dalla scoperta del "vizio".

L'acquisto di animali da compagnia da un privato è un contratto di compravendita a cui si applica la normativa del Codice del Consumo.

Il privato che acquista un cane per compagnia è un "consumatore"

Un soggetto agisce in giudizio per chiedere il risarcimento del danno di natura contrattuale o extracontrattuale subito, quantificandolo in € 5.200,00, in relazione all'acquisto di un cane rivelatosi affetto fin dalla vendita da broncopolmonite con pleurite pericardite.

La domanda viene accolta in primo grado, ma la Corte accoglie l'appello del venditore perché l'acquirente avrebbe dovuto denunciare "i vizi" dell'animale entro 8 giorni, come prevede la disciplina della vendita contenuta nel Codice Civile.

L'acquirente però contesta la decisione in Cassazione, che accoglie il primo motivo del ricorso con il quale il ricorrente ritiene applicabile al caso di specie il termine di due mesi previsto dall'art. 132 del Codice del Consumo dlgs n. 206/2005 per la denunzia dei difetti.

Gli Ermellini precisano infatti che la persona fisica che acquista un animale da compagnia assume la veste di consumatore e il cane deve considerarsi bene di consumo. La denuncia del difetto della cosa venduta è quindi soggetta al termine di decadenza di due mesi dalla data in cui il difetto viene scoperto.


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