Data: 11/12/2022 07:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Patrocinio dell'avvocato per l'ente pubblico

Nell'ordinanza della Cassazione n. 35835/2022 (sotto allegata) gli Ermellini ricordano di aver già ribadito in diverse occasioni il seguente principio: "in tema di forma scritta ad substantiam dei contratti della P.A., il requisito é soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell'art. 83 cod. proc. civ., atteso che l'esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell'atto difensivo perfeziona, mediante l'incontro di volontà fra le parti, l'accordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibile l'identificazione del contenuto negoziale e i controlli dell'Autorità tutoria.

Decisione che pone fine a controversia intrapresa da un avvocato con ricorso ex art. 702 bis c.p.c al fine di ottenere la liquidazione delle spese e competenze a lui dovute in ragione dell'attività difensiva svolta nell'interesse di un ente comunale, in un giudizio di appello.

Il Comune costituitosi contesta la domanda, sostenendo che tra lo stesso e l'avvocato non sussiste alcun contratto scritto e neppure l'attestazione di spesa del responsabile.

In appello risulta soccombente il libero professionista, che nel ricorrere in Cassazione contesta alla Corte di appello di avere ritenuto applicabile al caso di specie gli artt. 16 e 17 di cui al r.d 2240/1923 che, per i contratti stipulati con la PA, impongono la forma scritta, quando in relazione ai contratti di patrocinio legale è sufficiente il rilascio della procura ai sensi dell'art. 83 c.p.c

Motivo di doglianza che viene accolto dalla Cassazione, la quale ricorda di avere già affermato in diverse occasioni che il requisito della forma scritta ad substantiam è soddisfatto in relazione al contratto di patrocinio legale con il solo rilascio della procura al difensore come richiesto dall'art. 83 c.p.c.


Tutte le notizie