Data: 11/12/2022 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Assegno divorzile e quota TFR

Il Tribunale di Parma, in una causa intrapresa per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, dopo aver ripercorso i fatti della vicenda e le richieste aventi ad oggetto anche l'assegno divorzile in favore della moglie e una quota del TFR, con la sentenza n. 1146/2022 del 5 ottobre 2022 (sotto allegata) dispone il riconoscimento di entrambe le misure alla donna per diverse ragioni.

Per quanto riguarda il riconoscimento dell'assegno di divorzio, che il marito contesta fortemente in giudizio, il Tribunale dispone in favore della ex moglie l'importo € 400,00 mensili, da rivalutare mensilmente e decorrente dalla domanda.

La donna non ha mai lavorato durante il matrimonio per espressa richiesta del marito. La stessa si è sempre dedicata alla cura dei figli e della casa, accettando anche il trasferimento per tre anni in un'altra regione per motivi legati al lavoro del marito.

Dalle prove è emerso che la stessa inoltre è affetta da numerose patologie, che negli anni le hanno impedito di reperire un'occupazione, anche dopo la separazione dal marito. La stessa è infatti portatrice di invalidità nella misura del 46%.

Alla soglia dei 52 anni, la donna non gode di buona salute, non ha proprietà immobiliari e per l'età e il mercato del lavoro attuale non riuscirà a trovare un'occupazione in grado di renderla autonoma dal marito, che le ha impedito di mettere frutto il suo diploma di modellista.

Il Tribunale ritiene che la donna abbia anche diritto a una quota del TFR del marito, pari al 40%, nella misura di 16.354,00 oltre interessi, dalla pubblicazione della sentenza di divorzio al saldo, misura in relazione alla quale precisa che:

  • per quanto riguarda la "quantificazione, come è noto, l'art.12 bis della L. 898/1970 e successive modificazioni riconosce, in favore del coniuge titolare di assegno divorzile e non passato a nuove nozze, il diritto ad una quota pari al 40% del TFR maturato negli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio;
  • tale diritto diviene attuale al momento della percezione del trattamento da parte del lavoratore, ed è condizionato al passaggio in giudicato della sentenza attributiva dell'assegno divorzile;
  • quanto al periodo su cui commisurare la quota percentuale della somma percepita, si osserva che, in difetto di una espressa disposizione legislativa contraria, deve intendersi che la norma faccia riferimento alla durata legale del matrimonio (...)"
Leggi anche Assegno di divorzio


Tutte le notizie