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Data: 15/12/2022 22:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Mancato mantenimento figlio[Torna su]
Va condannato per violazione degli obblighi di assistenza familiare il padre che, dopo la nascita del figlio, non provvede al suo mantenimento, per poi cominciare a riconoscere a distanza di anni, somme spesso inferiori a quanto stabilito dal Tribunale e restando assente dal punto di vista affettivo. Non rileva che ai bisogni del bambino pensasse la madre e i nonni materni, la minore età è infatti una condizione soggettiva di stato di bisogno che non è esclusa dal fatto che l'altro genitore abbia le disponibilità economiche per crescere da solo il figlio. Questa la decisione del Tribunale di Cassino nella sentenza n. 485/2022 (sotto allegata). Obbligo di mantenimento di 200 euro per il padre[Torna su]
Un uomo viene imputato del delitto di cui all'art. 570 c.p. perché ha fatto venire meno al figlio e alla convivente i mezzi di sussistenza. La donna in sede processuale narra che l'imputato con cui ha convissuto dal 2008 al 2009 e dal quale ha avuto un figlio nel luglio 2009, nel corso dello stesso anno ha lasciato il domicilio domestico per tornare in Romania. Il Tribunale adito dalla donna dispone a carico dell'uomo l'obbligo di versare € 200,00 per il minore oltre al 50% della spese straordinarie. Obbligo a cui l'imputato non fa fronte tanto che ai bisogni del bambino è costretta a fare fronte solo la madre aiutata dai suoi genitori. La minore età è indice di bisogno[Torna su]
Dal 2018 l'uomo inizia a versare le mensilità negli importi variabili di 100, 150 e 200 euro, in rare occasioni lo stesso fa visita al figlio. Dimostrata pertanto per il Tribunale la responsabilità dell'uomo per il reato contestato, rammentando due importanti principi sanciti dalla Cassazione in materia:
La condanna è confermata anche perchè tra il 2014 e il 2018 l'imputato non si trovava in condizioni economiche tali da impedirgli di adempiere al mantenimento del figlio minore. Leggi anche Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare |
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