Data: 15/12/2022 22:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Mancato mantenimento figlio

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Va condannato per violazione degli obblighi di assistenza familiare il padre che, dopo la nascita del figlio, non provvede al suo mantenimento, per poi cominciare a riconoscere a distanza di anni, somme spesso inferiori a quanto stabilito dal Tribunale e restando assente dal punto di vista affettivo.

Non rileva che ai bisogni del bambino pensasse la madre e i nonni materni, la minore età è infatti una condizione soggettiva di stato di bisogno che non è esclusa dal fatto che l'altro genitore abbia le disponibilità economiche per crescere da solo il figlio. Questa la decisione del Tribunale di Cassino nella sentenza n. 485/2022 (sotto allegata).

Obbligo di mantenimento di 200 euro per il padre

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Un uomo viene imputato del delitto di cui all'art. 570 c.p. perché ha fatto venire meno al figlio e alla convivente i mezzi di sussistenza.

La donna in sede processuale narra che l'imputato con cui ha convissuto dal 2008 al 2009 e dal quale ha avuto un figlio nel luglio 2009, nel corso dello stesso anno ha lasciato il domicilio domestico per tornare in Romania. Il Tribunale adito dalla donna dispone a carico dell'uomo l'obbligo di versare € 200,00 per il minore oltre al 50% della spese straordinarie.

Obbligo a cui l'imputato non fa fronte tanto che ai bisogni del bambino è costretta a fare fronte solo la madre aiutata dai suoi genitori.

La minore età è indice di bisogno

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Dal 2018 l'uomo inizia a versare le mensilità negli importi variabili di 100, 150 e 200 euro, in rare occasioni lo stesso fa visita al figlio. Dimostrata pertanto per il Tribunale la responsabilità dell'uomo per il reato contestato, rammentando due importanti principi sanciti dalla Cassazione in materia:

  • "non è nemmeno prospettabile la carenza di un reale stato di bisogno del figlio ove le sue esigenze siano state affrontate dalla madre e dai familiari di costei, dal momento che, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 570 c.p. comma 2 n. 2) c.p., l'obbligo di fornire i mezzi di sussistenza ai figli minori o inabili al lavoro ricorre anche quando vi provveda in tutto o in parte l'altro genitore con i proventi del proprio lavoro o con l'intervento di altri congiunti, tale sostituzione non eliminando lo stato di bisogno in cui versa il soggetto passivo e non elidendo l'obbligo contributivo dell'altro genitore non affidatario (Cass. Sez. 6, n. 17766/2019)";
  • "in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la minore età del figlio, a favore del quale è previsto l'obbligo di contribuzione al mantenimento, rappresenta "in re ipsa" una condizione soggettiva di stato di bisogno, che non è esclusa per il fatto che, in virtù della elevata disponibilità economica del genitore presso il quale è collocato, il figlio non versi in reale stato di bisogno, ma goda anzi di pieno benessere ed elevato tenore di vita").

La condanna è confermata anche perchè tra il 2014 e il 2018 l'imputato non si trovava in condizioni economiche tali da impedirgli di adempiere al mantenimento del figlio minore.

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