Data: 16/12/2022 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Richiamo verbale avvocato

Il richiamo verbale non è una sanzione disciplinare, ma per la sua applicazione è comunque necessario l'accertamento di un illecito deontologico da parte dell'avvocato e la sua natura è comunque afflittiva. Questa l'interessante precisazione contenuta nella sentenza del CNF n. 162/2022 (sotto allegata). Vediamo per quali ragioni.
Nella vicenda, un avvocato viene sottoposto a procedimento disciplinare dopo un esposto presentato da un collega, che ha segnalato la condotta scorretta del denunciato nel corso di un procedimento, che si è realizzato nella mancata consegna di un assegno alla cliente del professionista denunciante.
Azione a cui sono seguite, a suo dire, offese che l'avvocato sottoposto a procedimento avrebbe indirizzato nei suoi confronti. Condotte che violano l'art. 30 comma 1 (gestione di denaro altrui) e l'art. 52 del Codice deontologico (divieto di fare uso di frasi sconvenienti e offensive) e che portano il CDD a sanzionare la condotta con un richiamo verbale.
Decisione a cui l'Avvocato si oppone nel ricorso al CNF, che lo accoglie, rilevando come in effetti la condotta contestata dal collega non è mai trasmodata in apprezzamenti offensivi e dispregiativi tali da contrastare con la dignità e il decoro della professione.
Per il CNF la violazione quindi non è sanzionabile neppure con il richiamo verbale in relazione al quale il CNF precisa che: "È noto che tra le sanzioni previste dall'art. 53 della legge n. 247/2012 - l'avvertimento, la censura, la sospensione dall'esercizio della professione e la radiazione - non risulta il richiamo verbale, in quanto misura non avente carattere di sanzione disciplinare. Occorre considerare, tuttavia, che il richiamo presuppone comunque l'accertamento di un illecito deontologico (sebbene di carattere lieve e scusabile) e costituisce comunque un provvedimento afflittivo".
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