Data: 20/12/2022 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Non dovuto l'assegno di divorzio se non ci sono i presupposti

L'assegno di divorzio che viene corrisposto in totale assenza dei presupposti stabiliti dalla legge e affermati dalla giurisprudenza di legittimit� non � dovuto e se percepito deve essere restituito. Questa la decisione della Corte d'Appello di Lecce - Sez. Taranto n. 2/2022 (sotto allegata).

Nella vicenda, il Tribunale pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra due coniugi e pone a carico del marito l'obbligo di corrispondere 350 euro al mese all'ex moglie. Decisione a cui l'uomo si oppone alla luce della situazione patrimoniale e reddituale della donna in quanto non sono state prese in considerazione le sue richieste di produzione documentale necessarie per provare che la donna in realt� non ha bisogno dell'assegno divorzile.

Motivo che viene accolto dalla Corte d'Appello, la quale ricorda la natura assistenziale, perequativa e compensativa dell'assegno di divorzio, la rispondenza dello stesso al dovere di solidariet� costituzionalmente previsto e l'onere del coniuge richiedente di dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti che ne giustificano il riconoscimento.

Prove che la donna, nel caso di specie, non ha fornito in alcun modo.

Dagli atti � emerso infatti che la stessa ha cessato la convivenza matrimoniale dopo soli 4 anni di matrimonio, durante i quali non sono nati figli e nel corso dei quali la stessa, nonostante la giovane et�, non si � mai attivata per trovare lavoro. Tutti dati dai quali si desume che l'ex non ha in realt� bisogno alcuno di lavorare o non le interessa.

Alla vicenda de qua la Corte ritiene pertanto applicabile ai fini del decidere il principio enunciato dalla Cassazione n. 28646/2021 "L'accertamento dell'insussistenza ab origine del diritto all'assegno divorzile comporta in generale che lo stesso non sia dovuto gi� dalla sua iniziale attribuzione e che - pertanto - la parte che lo ha percepito sia tenuta a restituirlo sin dalla sua attribuzione".

La sentenza sancisce pertanto la condanna dell'ex moglie a restituire all'ex marito gli importi percepiti dalla pronuncia della sentenza appellata fino alla proposizione dell'appello.

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