Data: 24/12/2022 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Assegno sociale e assegno di divorzio

Un uomo ricorre all'Inps lamentando il mancato riconoscimento dell'assegno sociale. Ricorso che viene accolto dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 495/2022 (sotto allegata) poich� dalle prove � emerso che l'uomo non possiede redditi che ostacolano il riconoscimento della misura. Lo stesso � separato e ciascuno dei coniugi in sede di separazione ha dichiarato di voler provvedere in autonomia al proprio mantenimento.

Questo perch�, l'assegno divorzile che viene erogato in favore dell'ex coniuge (legge n. 898/1970, art. 5 comma 4) rientra nei "redditi propri" dei quali, in base alla legge n. 153/1969 art. 26 si deve tenere conto per accertare, se sussiste o meno, in capo all'ex coniuge che lo percepisce, il diritto alla pensione sociale, prestazione assistenziale sussidiaria, finalizzata a soccorrere i cittadini con pi� di 65 anni che non hanno i mezzi necessari per vivere.

E poich� nel caso di specie l'assegno di mantenimento o di divorzio non � mai stato corrisposto, nessun ostacolo si frappone al riconoscimento della pensione sociale.

"Ci� �, altres�, conforme alla stessa funzione "assistenziale" dell'assegno in parola che resterebbe frustrata ove si dovesse escludere il beneficio sulla base della mera titolarit� di un reddito incompatibile senza tener conto anche della sua effettiva percezione."

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