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Data: 30/12/2022 06:00:00 - Autore: Annamaria VillafrateAssegno divorzileDovuto l'assegno di divorzio alla ex moglie in stato di bisogno. La colpa del licenziamento causato dalla condotta penalmente rilevante della donna non fa venire meno il diritto alla misura, soprattutto se per età e condizioni fisiche non è più in grado di reperire un lavoro in grado di garantirle di mantenersi da sola. L'assegno divorzile del resto ha anche natura assistenziale. Questo in sintesi il contenuto della Cassazione n. 37577/2022 (sotto allegata). Nella vicenda, il Tribunale riconosce alla ex moglie l'assegno divorzile di 300 euro mensili, che in sede di reclamo alla Corte di Appello viene portato a 450,00 euro. La Corte nel decidere non trascura il fatto che la donna sia stata licenziata a causa del reato concretizzatosi nell'avere usufruito di 56 giorni di malattia indebitamente, avendo la stessa prodotto certificati medici falsi e per aver utilizzati il tesserino dell'ex marito giornalista al fine di assistere gratuitamente a partire di pallavolo. Non ha però potuto neppure trascurare il fatto che la donna, di anni 57 e invalida al 60%, difficilmente è in grado di riconquistarsi una sua autonomia, stante le difficoltà a reperire una nuova occupazione. Decisione che viene impugnata in sede di Cassazione dal marito, per il quale il licenziamento in tronco per motivi disciplinari fa venire meno il diritto della ex moglie all'assegno divorzio. Motivo che però non convince gli Ermellini, che rigettano il ricorso in quanto non rientra nella disciplina dettata dagli articoli 5 e 9 della legge di divorzio che una sanzione comporti la perdita del diritto all'assegno, soprattutto se, com nel caso di specie, non è contestata la situazione di difficoltà economica e la impossibilità per il coniuge richiedente di procurarsi i mezzi necessari per provvedere alle sue necessità. Tanto più che dopo il licenziamento, a causa della condanna penale, la ex moglie è andata incontro a un decadimento psichico, causa dello stato di disoccupazione e della inidoneità della stessa a reperire un nuovo impiego. |
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