Data: 30/12/2022 13:00:00 - Autore: Mario di Salvia

Pignoramento presso terzi improcedibile e ricevuta telematica tardiva

Il G.E del Tribunale di Avellino nella vertenza in esame aveva dichiarato l'improcedibilità del pignoramento per la sua tardiva iscrizione a ruolo risultando un'accettazione telematica di cancelleria di un giorno seguente a quello riportato nell'originaria evocazione in giudizio.

Avverso la dichiarata improcedibilità il legale della ditta creditrice proponeva opposizione agli atti esecutivi chiedendo al contempo la sospensione della efficacia della declaratoria onde evitare lo svincolo immediato delle somme pignorate; il G.E sospendeva gli effetti della improcedibilità fissando il termine per l'introduzione del giudizio di approfondimento.

All'esito del merito, il Tribunale di Avellino (con sentenza sotto allegata) aderendo alla tesi prospettata dall'impugnante affermava che: "Secondo la prevalente giurisprudenza ed alla luce della disposizione normativa di cui all'art. 16-bis d.l.n. 179/2012, il deposito è considerato come avvenuto al momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata indi tempestivo laddove la ricevuta di avvenuta consegna sia generata entro le ore 23.59 del giorno di scadenza (cfr. Trib. Ravenna, 8 maggio 2017; Trib. Rovigo, 3 febbraio 2017; Trib. Bologna, 12 dicembre 2016; Trib. Milano, 14 ottobre 2015; Trib. Pescara, 2 ottobre 2015; Trib. Milano, 31 ottobre 2014, n. 2824).

La Corte di Cassazione infatti ha affermato che la generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia consente di ritenere integrato il raggiungimento dello scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti dell'atto processuale, ritenendo, quindi, irrilevanti, ai fini del perfezionamento e della tempestività del deposito, l'esito dei controlli effettuati dal gestore dei servizi telematici e dalla cancelleria contenuti nella terza e quarta ricevuta (cfr. Cass. 12 maggio 2016, n. 9772)".

Verificato che la quarta ricevuta telematica sebbene obiettivamente tardiva non poteva inficiare la tempestività della iscrizione a ruolo, il Tribunale accoglieva la opposizione annullando il provvedimento del G.E.


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