Data: 02/01/2023 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Niente maggiorazione compensi se i link non agevolano la consultazione

La Cassazione, nell'ordinanza n. 37692/2022 (sotto allegata) chiarisce che non spetta la maggiorazione delle spese processuali prevista dall'art. 4 comma 1 bis del DM n. 55/2014 quando la tecnica redazionale telematica non agevola in modo apprezzabile la consultazione delle produzioni. vediamo perch�.

Un soggetto agisce in giudizio per chiedere l'indennizzo previsto dalla legge Pinto per la irragionevole durata del processo. La Corte di Appello riconosce allo stesso 800 euro di indennizzo e gli nega la richiesta di maggiorazione del 30% delle spese processuali fondata sulla tecnica di redazione degli atti in modalit� telematica ai sensi dell'art. 4 DM n. 55/2014, visto che grazie ai link si accedeva agevolmente ai verbali di causa (non a tutti i verbali di udienza) e ai provvedimenti adottati.

Decisione che viene impugnata dal soccombente e che la Cassazione rigetta, ricordando che l'art. 4 comma 1 bis del DM 55/2014 "nel fissare i criteri per la liquidazione delle spese processuali, prevede che il compenso determinato in base ai parametri generali di cui al comma 1, � di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalit� telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonch� la navigazione all'interno dell'atto."

La valutazione dell'utilit� � comunque rimessa al Giudice e nel caso di specie la Corte ha rilevato che le tecniche di redazione di fatto non hanno agevolato la consultazione delle produzioni. Non utile il collegamento ad un unico file, a cui era preferibile il collegamento ai singoli verbali di causa.


Tutte le notizie