Data: 04/01/2023 07:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Tenore di vita per la moglie che ha in affido temporaneo il nipote

Il Tribunale di Ancona nella sentenza n. 812/2022 (sotto allegata) ritiene che, se anche la moglie è inserita nel contesto lavorativo e riceve aiuti dallo Stato, poiché si occupa in via esclusiva delle necessità affettive e materiali del nipote in affidamento temporaneo, per comune decisione con il marito, l'assegno di mantenimento di quest'ultimo deve garantire alla stessa lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Vediamo le ragioni di questa precisazione.

In una causa di separazione molto conflittuale la moglie agisce in giudizio per chiedere al marito il mantenimento per se stessa. La questione nel caso di specie si presenta delicata perché i coniugi hanno deciso di chiedere l'affido temporaneo di un minore, che è poi nipote della donna.

La donna in sede di giudizio non è stata in grado di fornire dati precisi sul tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Per il Tribunale tuttavia non si può trascurare la presenza del bambino ai fini della quantificazione della misura richiesta dalla moglie e neppure il fatto che il marito abbia confermato l'intenzione di occuparsi del minore.

Questo significa che alla donna deve essere garantito un mantenimento tale da consentirle di affrontare con tranquillità le sue esigenze di vita e di conservare un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio.

Nella ricostruzione della situazione patrimoniale della donna, risulta la stessa deve versare mensilmente 300 Euro a titolo di locazione dell'immobile dove si è trasferita e che deve occuparsi del mantenimento del minore che il Tribunale dei Minorenni ha affidato alla stessa, che ne è la zia, perché risultata in grado di esercitare efficacemente il suo ruolo educativo e di prendersi cura delle esigenze sia materiali che affettive del nipote.


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