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Data: 09/01/2023 07:00:00 - Autore: Maria Luisa MissiaggiaIscrizione scuola pubblica n caso di conflitto genitorialeIl Tribunale di Roma con decreto del 28 dicembre 2022 (sotto allegato) autorizza l'iscrizione alla scuola pubblica vicina alla casa familiare anche senza il consenso del padre.
Nel caso di separazione legale, come nella fattispecie, ed in caso di conflitto nell'iscrizione della scuola di una persona di età minore, uno dei genitori può proporre istanza al giudice che decide in camera di consiglio. Infatti, quando si decide per la separazione legale, le questioni di straordinaria importanza e amministrazione come l'iscrizione scolastica, devono essere decise di comune accordo salvo il caso in cui sia stato attribuito l'affidamento esclusivo ad uno dei due genitori o vi sia stata una decisione del giudice. Nel caso specifico, la madre, in costanza di CTU, chiedeva al padre di poter iscrivere di comune accordo la figlia alla scuola pubblica sotto casa. Il padre si opponeva sostenendo che la scuola fosse fatiscente. Provata la pretestuosità di tali deduzioni avverse, lo studio della scrivente avvocato decide di promuove istanza al magistrato in corso di processo di affidamento al n. 17213/2021. Viene esposto al magistrato il caso dove si precisa che la mamma aveva addirittura accordato l'iscrizione in scuola privata a condizione che le spese fossero a totale carico del padre della bambina. Devesi premettere che la mamma aveva revocato il consenso alla scuola materna privata pregressa perché contraria all'interesse evolutivo della bambina che appariva regredire invece di crescere con la presenza di bambini troppo piccoli. Il Tribunale di Roma, con decisione del dicembre 2022 autorizza l'iscrizione alla scuola pubblica confermando l'orientamento della prima Sezione del Tribunale di Roma dove "tra scuola pubblica o privata, in disparte qualsiasi valutazione sulla validità dell'offerta formativa, non apprezzabile in questa sede stante l'età della piccola, la decisione non può che ricadere sul sistema di istruzione pubblica in ragione del suo carattere gratuito e laico". |
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