Data: 10/01/2023 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Il limite dei 45 anni nel bando per gli avvocati non è discriminatorio

Il parere reso dal Consiglio di Stato n. 2057/2022 (sotto allegato) su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, precisa, nel respingere il ricorso di un Avvocato, che non c'è alcuna discriminazione nello stabilire il limite di età dei 45 anni nel bando che attribuisce borse di studio per chi frequenta il corso e consegue l'idoneità necessaria per iscriversi all'albo dei cassazionisti.

Stabilire un limite di età non integra necessariamente una discriminazione. L'art. 6 della Direttiva 2000/78 prevede in fatti che le disparità di trattamento legate all'età non costituiscono una discriminazione nel momento in cui le stesse sono giustificate in modo oggettivo e ragionevole dal diritto nazionale e da una finalità legittima e il requisito fissato risulti proporzionato.

Nel caso specifico per il Consiglio "la clausola relativa all'età non incide né sull'occupazione, né sulle condizioni di lavoro del ricorrente, afferendo alla possibilità di partecipare ad un bando per l'assegnazione di un beneficio economico – borsa di studio - per l'acquisizione del titolo di cassazionista, cioè è a dire un elemento del tutto estraneo ai requisiti per l'acquisizione del titolo e che non incide neanche in modo indiretto sullo svolgimento dell'attività professionale del ricorrente."

Il requisito dei 45 anni ha la finalità di sostenere l'avvio alla professione dei giovani avvocati come previsto tra l'altro dal Regolamento per l'erogazione dell'assistenza della Cassa di Previdenza e Assistenza che all'art. 14 lett b3) prevede "borse di studio per l'acquisizione del titolo di specialista, di cassazionista e per l'acquisizione delle specifiche competenze professionali", da leggere in combinato disposto con l'articolo 15, comma 8, che individua quali beneficiari dei trattamenti "tutti gli iscritti alla cassa fino al compimento del 45° anno di età".

La previsione del limite di età rientra nel potere discrezionale dello Stato, libero di perseguire i suoi obiettivi di politica sociale. Nel caso di specie non si vogliono favorire i giovani avvocati ma sostenerli perché proprio in ragione dell'età si presume che abbiano maggiori difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro


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