Data: 12/01/2023 22:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Non ha pi� diritto al mantenimento la figlia quarantenne

Va revocato l'assegno di mantenimento alla figlia naturale quarantenne. Vero che il padre non ha provveduto al mantenimento della stessa quando era piccola, visto che il rapporto di filiazione � stato accertato quando ha compiuto 36 anni, � anche vero per� che da quel momento lo stesso ha saldato il pregresso con la madre della ragazza.

L'et� della figlia naturale per� non giustifica il mantenimento senza limiti di tempo, anche perch� la stessa non si � mai impegnata nella costruzione di un suo progetto formativo e lavorativo. L'assegno di mantenimento quindi deve essere revocato. Questa la conclusione della Cassazione nell'ordinanza n. 358/2023 (sotto allegata). Vediamo pi� approfonditamente le ragioni di questa decisione.

Un padre ricorre all'autorit� giudiziaria per chiedere la revoca dell'assegno di mantenimento che la Corte di Appello aveva quantificato in 2000 euro mensili, dopo l'accertamento dello status di figlia naturale della donna.

Il padre espone infatti di aver gi� corrisposto alla figlia ingenti quantit� di denaro e che la stessa � mai impegnata nella ricerca di un'occupazione, limitandosi ad utilizzare le risorse erogate dal padre per acquistare un immobile al mare. L'uomo fa inoltre presente di essere andato incontro a una diminuzione delle proprie risorse perch� pensionato e come tale costretto ad utilizzare le risorse ricavate da alcune vendite immobiliari per sostenersi, senza dimenticare infine l'obbligo di versare alla moglie, da cui si � separato, la somma di 100.000 euro.

La richiesta dell'uomo per� viene respinta in primo grado e in Appello perch� le domande non sono supportate da prove sufficienti.Decide cos� di rivolgersi alla Corte di Cassazione, che invece accoglie il ricorso, rilevando come le censure del padre colgano perfettamente nel segno della questione.

Gli Ermellini ricordano che, dopo un'attenta valutazione del caso di specie e delle circostanze, resta fermo che l'obbligo di mantenimento dei figli "non pu� essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poich� il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacit�, inclinazioni e (purch� compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni."

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