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Data: 22/01/2023 06:00:00 - Autore: Annamaria VillafrateRevoca assegno di divorzioSe dai conti correnti emerge che la ex moglie dispone di redditi idonei a renderla autonoma, visto che sostiene anche spese del tutto voluttuarie, la stessa perde l'assegno divorzile di 100 euro che le è stato riconosciuto in primo grado e poi revocato in sede di appello. Queste le conclusioni dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 1482/2023 (sotto allegata). Cerchiamo di capire le ragioni di queste conclusioni esaminando in sintesi la vicenda processuale. Il Tribunale riconosce alla ex moglie di un assegno divorzile di 100,00 euro mensili. La decisione viene impugnata e la Corte di Appello revoca l'obbligo posto a carico del marito di versare l'assegno per la moglie. La Corte rileva, per quanto riguarda l'assegno divorzile, che la donna non ne ha diritto perché dai movimenti dei conti correnti risulta che la stessa sostiene spese voluttuarie e ha una chiara capacità lavorativa. Decisione contro la quale la donna ricorre in Cassazione ritenendo errato il giudizio formulato sulla sua indipendenza economica, avendo inoltre la Corte trascurato altri dati relativi al contributo dato in famiglia, al reddito del marito, al pagamento del mutuo e alla ristrutturazione della casa familiare. La Cassazione nel dichiarare l'inammissibilità del ricorso ricorda i principi sanciti dalle Sezioni Unite n. 18287/2018, dopodiché fa presente che la Corte di Appello, in sede di merito, in seguito a un accertamento di fatto che non può essere sindacato in sede di legittimità, ha affermato che la ex moglie poteva lavorare dopo la fine del matrimonio e che la stessa disponesse, alla luce anche delle spese voluttuarie sostenute ed emerse dai movimenti dei conti corrente, di redditi idonei a renderla economicamente autonoma e in grado quindi anche di sostenere i costi per i canoni dell'immobile preso in locazione. Leggi anche Assegno di divorzio |
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