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Data: 27/03/2024 07:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Riforma politiche anziani[Torna su]
Approvato in via definitiva e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2024 il decreto legislativo n. 29/2024 (sotto allegato) contenente le "Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33". Si tratta del decreto attuativo della legge n. 33/2023 (sotto allegata) recante "Deleghe al governo in materia di politiche in favore delle persone anziane", nota anche come "Patto per la terza età" destinata a dare avvio a una riforma strutturale sulle politiche per gli anziani. Il decreto attuativo, nella sua versione definitiva, risulta composto da 43 articoli. Diverse le misure realizzate per raggiungere un importante obiettivo del PNRR, tra le quali è importante segnalare anche quelle misure di importanza apparentemente secondaria, ma che possono fare la differenza nella quotidianità di una persona anziana:
Vediamo le più interessanti. Invecchiamento attivo nei luoghi di lavoro[Torna su]
Nel rispetto del modello sulla promozione della salute nei luoghi di lavoro raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità, l'articolo 5 del decreto prevede che nei posti di lavoro venga garantita la salute promuovendo la prevenzione delle malattie e un invecchiamento sano e attivo. Il datore è tenuto ad adottare iniziative finalizzate all'adozione del lavoro agile ed è obbligato a sottoporre il lavoratore alla valutazione dei fattori di rischio alla sorveglianza sanitaria. Si vogliono mettere in campo tutti gli interventi necessari ad adattare il luogo di lavoro alle persone anziane, anche attraverso l'adozione delle necessarie modifiche organizzative. Volontariato e attività di utilità sociale[Torna su]
Il decreto all'articolo 6 promuove l'invecchiamento attivo attraverso il coinvolgimento delle persone anziane nelle attività di volontariato o di utilità sociale, attraverso campagne periodiche di comunicazione e sensibilizzazione finalizzare a favorire l'autonomia, l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale delle persone anziane, lo scambio intergenerazionale e la prevenzione della fragilità. Le istituzioni scolastiche, le regioni e gli enti locali sono chiamati a collaborare per dare concretezza a questi obiettivi attraverso una periodica attività di programmazione di piani come quello per l'offerta formativa e i piani sociali regionali e locali. Mobilità e turismo lento[Torna su]
Attraverso l'istituzione di servizi di trasporto pubblico dedicati agli anziani l'articolo 7 vuole promuovere la mobilità urbana ed extraurbana, anche con interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli che impediscono agli anziani di frequentare parchi e aree verdi e fare esercizio fisico. Un'altra misura dedicata al benessere psicofisico dell'anziano e prevista dall'articolo 8 del decreto è quella che promuove il turismo lento. Tra le misure pensate per favorire questa forma di turismo dedicato agli anziani c'è la stipula di convenzioni con strutture ricettive termali, marittime, agrituristiche e parchi tematici per dare la possibilità di frequentare questi luoghi di vacanza anche nei giorni infrasettimanali e nei periodi di bassa stagione a prezzi vantaggiosi. Coabitazioni solidali e intergenerazionali[Torna su]
Altra novità di estremo interesse prevista e disciplinata nel dettaglio dall'articolo 15 del decreto è quella finalizzata alla promozione di coabitazioni solidali tra soggetti anziani (senior cohousing) e tra e soggetti appartenenti a generazioni diverse (cohousing intergenerazionale), anche in case famiglia e condomini. Tutti luoghi che saranno aperti ai familiari e a coloro che si occupano dell'assistenza e della cura degli anziani. Realizzazione dei progetti di coabitazioneL'articolo 16 si preoccupa di dare una maggiore concretezza al progetto delle coabitazione prevedendo la realizzazione attraverso la rigenerazione urbana e l'utilizzo del patrimonio immobiliare già a disposizione, da attuare attraverso la pianificazione regionale e comunale, attuando nel contempo anche altri obiettivi come la mobilitò e l'accessibilità sostenibili, l'efficientamento energetico, la rigenerazione delle periferie, la tutela sociale e ambientale e il soddisfacimento dei bisogni primari. Prestazione universale[Torna su]
Dal punto di vista economico l'articolo 34 istituisce in via sperimentale, dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, una prestazione universale per gli anziani non autosufficienti. La misura sarà erogata dall'I.N.P.S ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
La prestazione potrà essere richiesta all'I.N.P.S in modalità telematica o presso gli istituti di patronato e potrà essere revocata con il conseguente ripristino dell'indennità di accompagnamento. Prestazione universale: modalità di erogazioneL'articolo 36 del decreto prevede che la prestazione universale possa essere erogata in due modalità: - trasferimento monetario; - servizi alla persona previa individuazione di un bisogno di tipo assistenziale qualificato come "gravissimo". La prestazione erogata sotto forma di trasferimento monetario non è pignorabile, è esente da imposte ed è erogata mensilmente. La stessa è composta da due quote: - la prima è fissa e coincide con l'indennità di accompagnamento (art. 1 legge n. 18/1980); - la seconda, ossia la "quota integrativa" si chiama "assegno di assistenza" ed è pari a 850 euro mensili, per provvedere al pagamento dei lavoratori domestici che si occupano della cura e dell'assistenza alla persona, assunti con regolare contratto. L'assegno può essere utilizzato in alternativa per acquistare servizi di assistenza da parte di imprese qualificate che si occupano dell'assistenza sociale di tipo non residenziale. |
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