Data: 28/01/2023 09:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Nessun diritto alla sessualit� per il detenuto al 41 bis

E' sicuramente necessario che il legislatore intervenga per riconoscere ai detenuti del 41 bis ord. pen. il diritto alla sessualit�. Vero per� che tale diritto si scontra con la necessit� di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica. Un intervento mirato per il riconoscimento di questo diritto, che comunque la giurisprudenza internazionale non impone, richiede una regolamentazione stringente su tempi, modi, frequenza e durata degli incontri intimi.

Ad affermarlo � la Cassazione nella sentenza n. 3035/2023 (sotto allegata) con cui si conclude la vicenda che si va a descrivere.

Un detenuto chiede un incontro riservato con la moglie all'interno del carcere in cui � stato celebrato il matrimonio. Il Tribunale di Sorveglianza per� respinge la richiesta perch� il richiedente � sottoposto al regime differenziato del 41 bis. ord. pen.

Il detenuto, nel ricorso in Cassazione, ritiene che non si possa negare il diritto alla sessualit� a nessuno, anche se detenuto. Anche la Corte Costituzionale ha sollecitato l'intervento del legislatore per riconoscere questo diritto. La gravit� dei reati commessi non dovrebbero assumere rilievo rispetto a questa esigenza. Lamenta quindi un'interpretazione pi� conforme ai principi della Convenzione Edu e il mancato rilevamento da parte del Tribunale del dubbio di costituzionalit�.

La Cassazione per� rigetta il ricorso perch� un conto sono i colloqui visivi, altra cosa sono le manifestazioni di affetto di natura sessuale, che non possono essere sottoposte ad osservazione. La necessit� di garantire ai detenuti un'affettivit� � un tema sentito da tempo, ma questo tipo di incontri non si possono svolgere per chi � al 41 bis. Un intervento legislativo sulla questione sollevata non appare di facile soluzione stante la necessit� del controllo visivo durante i colloqui del detenuto da parte del personale del Corpo di Polizia penitenziaria.

In ogni caso l'eliminazione del controllo visivo non basterebbe a perseguire l'obiettivo, essendo necessario definire nel dettaglio durata, frequenza e l'adozione di tutta una serie di misure organizzative che si rendono ovviamente necessarie. Tutte decisioni che spettano al legislatore per bilanciare due esigenze cos� contrapposte, ossia il diritto alla sessualit� da una parte e la necessit� di tutelare l'ordine pubblico dall'altra.

Esigenze queste ultime che hanno fatto escludere anche alla Corte di Strasburgo la possibilit� di "visite coniugali" per i detenuti, anche se si realizza un'interferenza alla vita familiare del detenuto.

Posizione questa che impedisce di sollevare una questione di costituzionalit�, visto che persino la giurisprudenza sovranazionale non impone agli ordinamenti interni dei vari Stati di riconoscere il diritto alla sessualit� in carcere.


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