Data: 30/01/2023 09:00:00 - Autore: Rabita G.L. e Pedicone A.

Licenziamento ritorsivo

Nella vicenda, la Corte di Appello di Firenze � conformemente a quanto precedentemente statuito dal Tribunale della stessa citt� � ha confermato la nullit� del licenziamento di un dipendente, ed ordinato la sua reintegra con conseguente pagamento di tutte le mensilit� ed oneri accessori dalla data di interruzione del rapporto di lavoro. Contro tale decisione � ricorso per Cassazione il datore di lavoro. I supremi giudici, con ordinanza numero 2606 depositata il 27 gennaio 2023 (sotto allegata), hanno confermato la nullit� del licenziamento in quanto discriminatorio.

Il dipendente in questione era un sindacalista interno all'azienda e, su richiesta del datore di lavoro, � stato posto sotto sorveglianza da un'agenzia investigativa. Alla base dei controlli richiesti dalla societ� datrice di lavoro, vi erano delle anomalie nell'esecuzione delle mansioni a lui assegnate e non meglio precisati sospetti di incongruenze nell'orario di lavoro e nei rimborsi spese. Analoghe anomalie, per�, risultavano anche in capo ad altri dipendenti non sindacalisti i quali, diversamente dal loro collega, non sono stati oggetto di accertamenti. Da qui il lavoratore ha dedotto, evidentemente con ragione, il fattore di rischio (vale a dire l'essere sindacalista e la sua attivit� sgradita all'azienda) che ha prodotto una discriminazione nel trattamento con altri colleghi che si trovavano nelle stesse condizioni.

Violazione articolo 28 legge n. 300/1970

Secondo i giudici il dipendente ha dimostrato il trattamento sfavorevole a lui riservato dall'azienda rispetto ai suoi colleghi non sindacalisti, che si � tradotto in una attivit� investigativa esclusivamente dedicata a lui e non anche ad altri lavoranti impiegati nelle stesse mansioni e che operavano con le sue stesse modalit� di lavoro.

� emerso, pertanto, un evidente collegamento tra l'essere sindacalista (ed in particolare l'essersi adoperato in favore di un collega che lamentava condizioni di stress lavorativo elevate, tanto da suicidarsi) ed il licenziamento, ritenuto ritorsivo e persecutorio, e, quindi, illegittimo con violazione di quanto statuito dall'articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori.


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