Data: 31/01/2023 12:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Riconoscimento pensione di reversibilità alla ex

Nel riconoscere alla ex una quota della pensione di reversibilità del marito defunto, rispetto alla moglie superstite, rileva il riconoscimento dell'assegno di divorzio, la cui spettanza però deve essere stabilita nel rispetto non solo della sua funzione assistenziale, ma anche di quella perequativa e compensativa, finalizzata a dare il giusto rilievo al contributo apportato dalla ex moglie alla vita familiare, alla formazione del patrimonio personale e comune, senza trascurare le aspettative di carriera sacrificate. Interessante questa precisazione contenuta nell'ordinanza della Cassazione n. 2669/2023 (sotto allegata). In sintesi la vicenda processuale.

In sede di appello viene negata alla ex una quota della pensione di reversibilità dell'ex marito defunto. L'assegno divorzile svolge una funzione assistenziale e alla signora lo stesso non spetta. La ex, insegnante di scuola primaria in pensione, non risulta priva di mezzi di sostentamento, per cui la stessa non ha diritto neppure alla reversibilità.

Parte soccombente nel ricorrere in Cassazione contro la decisione, rimprovera alla Corte di non avere considerato la spettanza alla stessa dell'assegno di divorzio, in base a tutti i criteri sanciti dall'art. 5 della legge di divorzio.

Motivo che la Cassazione accoglie perché in base alle SU del 2018 l'assegno divorzile non ha solo natura assistenziale, ma anche perequativo-compensativa in virtù del principio di solidarietà sancito a livello costituzionale, con la finalità di riconoscere un livello reddituale adeguato al contributo dato alla realizzazione della vita familiare, considerando le aspettative professionali sacrificate. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi è finalizzata anch'essa al riconoscimento del ruolo svolto all'interno della famiglia da parte del coniuge più debole economicamente alla formazione del patrimonio personale e familiare.

Spetta quindi alla Corte di appello, in sede di rinvio, stabilire la spettanza dell'assegno divorzile tenendo conto della sua funzione assistenziale, ma anche perequativo compensativa, previo accertamento della inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che fa istanza, nel rispetto dei criteri stabiliti per il riconoscimento e la quantificazione della misura.


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