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Data: 26/06/2007 - Autore: Studiolegalerezzonico.it Considerato quindi che l'attrice di fatto utilizza l'ascensore non solo per accedere all'appartamento del quarto piano ove convive con il coniuge, ma anche per accedere al suo appartamento del terzo piano adibito a studio, si ritiene che ai sensi dell'art. 1121 c.c. terzo comma la stessa debba contribuire pro quota e quale proprietaria dell'appartamento del terzo piano nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'ascensore, anche per evitare l'arricchimento in danno dei condomini che a suo tempo assunsero l'iniziativa dell'opera". Massima a cura di Studio Legale Rezzonico Vai al testo della sentenza |
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