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Data: 06/02/2023 10:00:00 - Autore: Francesco Paolo Mastrovito
Sistema sanzionatorio polizia penitenziaria: la normativa[Torna su] Il Decreto Legislativo n. 449/1992 "Determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell'art. 21 comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395", prevede - in particolare - che "La destituzione per le cause di cui al comma 3 e' inflitta all'esito del procedimento disciplinare, che deve essere proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna ovvero del provvedimento con cui stata applicata in via definitiva la misura di sicurezza o di prevenzione e concluso nei successivi novanta giorni". Termini provvedimento disciplinare: il caso[Torna su] Con la sentenza n. 02306/2022 Reg. Prov. Coll. – n. 00546/2022 Reg. Ric. pubblicata il 21/10/2022 (sotto allegata), il TAR per la Lombardia, sez. IV (è bene precisare che non è stata impugnata), avente ad oggetto il ricorso (trattato dallo scrivente Studio Legale) proposto da un Assistente Capo Coordinatore del Corpo di Polizia Penitenziaria, avverso la sanzione disciplinare di destituzione comminata dal Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, ha ribadito quanto previsto dall'art. 6, comma 4, del D. Lgs. N. 449/1992 e, più precisamente: "la destituzione per le cause di cui al comma 3 (tra cui rientrano anche i delitti non colposi per i quali sia stata irrogata una pena non inferiore a un anno di reclusione) è inflitta all'esito del procedimento disciplinare, che deve essere proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna ovvero del provvedimento con cui sia stata applicata in via definitiva la misura di sicurezza o di prevenzione e concluso nei successivi novanta giorni. Pertanto, ai sensi e per gli effetti della citata norma, il provvedimento disciplinare deve essere assunto entro e non oltre 270 giorni dall'inizio del procedimento disciplinare finalizzato all'applicazione del provvedimento". Nel caso de quo, il ricorrente lamentava che, nonostante la sentenza di primo grado fosse pervenuta all'Amministrazione in data X, il provvedimento di destituzione era stato emesso in data Y, precisamente 273 giorni dopo la data della comunicazione della sentenza penale e, pertanto, il termine perentorio di complessivi 270 giorni previsto dalla legge era stato superato. Tale motivo di gravame, ritenuto dal TAR assorbente rispetto a tutte le altre censure proposte nel ricorso, ha determinato l'annullamento dell'atto impugnato, si ribadisce, sulla scorta del presupposto del principio più volte ribadito in giurisprudenza che l'Amministrazione deve iniziare e concludere il procedimento a carico del dipendente in complessivi 270 dalla data in cui ha avuto notizia della sentenza che si ricava sommando al termine di 180 giorni imposto per l'inizio del procedimento disciplinare e decorrente dalla suddetta notizia, a quello dei successivi 90 giorni imposto per la conclusione del procedimento disciplinare (cfr. Consiglio di Stato, II, 1 agosto 2022 n. 6727, Consiglio di Stato, II, 16 febbraio 2022 n. 1157 che richiama il Consiglio di Stato, IV, 13 maggio 2011 n. 2941, TAR Lombardia, Milano, III, 26 giugno 2019 n. 1472). Termini di conclusione dei procedimenti amministrativi[Torna su] A tenore da quanto disposto dalla norma de qua e in ragione della consolidata giurisprudenza conseguente, la Pubblica Amministrazione deve - pertanto - rispettare in modo particolareggiato i termini previsti dalla procedura amministrativa de qua. In altri termini, il legislatore ha imposto che l'agire amministrativo deve essere improntato alla massima rispondenza dei termini di conclusione dei procedimenti stabiliti dalla legge. Invero, tra l'altro, rimanendo sempre nell'ambito del personale appartenente al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso i procedimenti sanzionatori di Stato ovvero similmente comparabili (pertanto quelli più gravi e che attengono a possibile espulsione dal consesso d'appartenenza) prevedono altrettanti termini di natura perentoria, richiamando in capo all'Amministrazione Pubblica un rigido rispetto dei termini, anche con sostanziale riferimento alle cosiddette parentesi procedimentali tese ad acquisire atti prodromici al provvedimento. Avv. Francesco Paolo MASTROVITO Avv. Tiziana Di Gabriele www.studiolegalemastrovito.com Tel. 0321-1640498 #diritto #dirittomilitare #dirittoamministrativomilitare #poliziapenitenziaria #dirittoamministrativo |
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