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Data: 13/02/2023 23:00:00 - Autore: Annamaria VillafrateMantenimento figlio maggiorenneIn linea con l'orientamento orami consolidato il materia di mantenimento dei figli maggiorenni, la Cassazione con l'ordinanza n. 3769/2023 (sotto allegata) nega che spetti il mantenimento al figlio che ha un lavoro stagionale, dimostra quindi di avere capacità reddituale, ma non si impegna per cercare un'occupazione più stabile. Analizziamo la vicenda per comprendere le ragioni della decisione.
Nell'ambito di un giudizio di divorzio si stabilisce che il padre non debba più versare il mantenimento in favore del figlio maggiorenne. A questa decisione si oppone la madre, perché il figlio, in realtà, contrariamente da quanto sostenuto dall'autorità giudiziaria, non ha raggiunto la necessaria autosufficienza economica. Lo stesso infatti svolge un'attività lavorativa stagionale. Non è vero inoltre che il padre obbligato ha subito un peggioramento delle proprie condizioni economiche. La Cassazione però ritiene il motivo sollevato dalla donna del tutto inammissibile perché il provvedimento impugnato ha dato atto della capacità del ragazzo di procurarsi i mezzi necessari per vivere, come dimostra lo svolgimento di un'attività lavorativa. E' emerso inoltre che lo stesso non si è impegnato, nonostante le sue capacità, di essersi attivato nella ricerca di un'occupazione più stabile. La decisione presa quindi risulta in linea con l'orientamento oramai consolidato per il quale l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore perdura fino a quando lo stesso raggiunga una sua indipendenza economica, fatto salvo l'accertamento di fatto che deve tenere conto della sua età, del livello di competenza tecnica e professionale raggiunta, dell'impegno profuso nella ricerca di un'occupazione e della condotta complessiva tenuta dallo stesso una volta raggiunta la maggiore età. Il mantenimento è quindi escluso se il figlio ha iniziato a lavorare, ha acquisito una certa capacità, senza che rilevi la sopravvenienza di un periodo di difficoltà ai fini del ripristino dell'aiuto genitoriale. |
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