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Data: 11/02/2023 06:00:00 - Autore: Annamaria VillafrateAssegno di divorzio alla ex anche se il matrimonio non è stato consumatoPer la Cassazione la mancata consumazione del matrimonio è causa di scioglimento del vincolo coniugale, ma non pregiudica il diritto all'assegno di divorzio, che nel caso deciso dalla sentenza n. 3645/2023 (sotto allegata) viene riconosciuto anche perché in giudizio non è stata raggiunta la prova sulla stabilità della nuova convivenza della ex moglie. Decisione che prende le mosse dalla decisione che viene presa in sede di appello, che riforma la sentenza di divorzio di primo grado che aveva riconosciuto in favore della ex moglie un assegno divorzile di 750,00 euro mensili. Occorre chiarire che il divorzio nella vicenda de quo è stato pronunciato per la mancata consumazione del matrimonio, come provato dalle relazioni psichiatriche depositate. La Corte nega infatti l'assegno divorzile stante la sopravvenuta relazione affettiva della donna con un altro uomo. Pronuncia a cui la donna si oppone nel ricorso in Cassazione innanzi alla quale nega di avere in corso una relazione more uxorio, motivo per il quale la stessa insiste per la spettanza del diritto all'assegno di divorzio. Di interesse però in questa sede appare anche il ricorso incidentale del marito, con cui contesta la prova della mancata consumazione del matrimonio, perché a suo dire, incide sulla pronuncia di divorzio e sui conseguenti provvedimenti anche di natura economica. Tesi che però non viene condivisa dagli Ermellini. La Corte di Appello ha infatti chiarito che l'assenza di rapporti sessuali ha impedito di conservare l'unione coniugale fino alla rottura definitiva del legame. Vero però, come precisa la Cassazione, che la mancata consumazione del matrimonio, anche se ne causa lo scioglimento non ne pregiudica la validità così come non incide sulla normativa dell'assegno di divorzio. Mosura che nel caso di specie spetta alla moglie perché, se è stato dimostrato il nuovo legame affettivo della moglie, non è stata dimostrata l'esistenza di un progetto di vita comune e una partecipazione di entrambi alle spese comuni. Leggi anche: |
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