Data: 11/02/2023 07:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Modulo per il consenso informato alterato

Commette il reato di falso materiale aggravato il medico che altera il documento con cui raccoglie il consenso informato del paziente perché anche questa dichiarazione contenuta nella cartella clinica ha valore di atto fidefacente, anche se il consenso viene espresso in forma orale.

Lo ha affermato la Cassazione nella sentenza n. 4803/2023 (sotto allegata) al termine della vicenda che si va a descrivere.

Un medico viene condannato per il reato di falso materiale in atto pubblico aggravato previsto dall'art. 476 c.p. per aver alterato, nella sua qualità di medico in servizio presso il reparto di chirurgia plastica, il modulo del consenso informato relativo all'intervento chirurgico, apportando allo stesso modifiche successive.

Nel ricorrere in Cassazione il medico contesta l'addebito dell'aggravante di cui al comma 2 dell'art. 476 c.p che prevede la pena della reclusione da tre a dieci anni se la falsità riguarda un atto che fa fede fino a querela di falso.

Per l'imputato il modulo del consenso, anche se fa parte della cartella clinica, firmato dal paziente e controfirmato dal medico, non possiede la qualità di atto fidefacente. Hanno tale natura solo gli atti che attestano fatti svolti durante la terapia o l'intervento chirurgico.

Motivo di ricorso che la Cassazione ritiene manifestamente infondato. Ha valore di atto fidefacente infatti anche il documento contenuto nella cartella clinica e destinato alla raccolta del consenso informato del paziente che attesta il fatto avvenuto in sua presenza della manifestazione del consenso all'intervento chirurgico del paziente.

Non rilevano le forme del consenso, l'atto avrebbe conservato il suo valore anche se il paziente lo avesse manifestato in forma orale.

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