Data: 27/06/2007 - Autore: Cristina Matricardi
La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Sent. n. 13309/2007) ha stabilito che se un lavoratore risulta stressato per causa imputabile del datore di lavoro e, a causa dello stress, provoca un incidente stradale, potrebbe avere diritto al risarcimento del danno dal suo datore di lavoro.
I Giudici di Piazza Cavour hanno per� precisato che il diritto sussiste a condizione che il lavoratore dimostri la stretta relazione tra l'attivit� lavorativa prestata e lo stress subito.
La responsabilit� del datore, affermano i Giudici, sta nel mancato rispetto di quanto stabilito dall'art. 2087 c.c. che espressamente stabilisce che il datore �� tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa e misure che, secondo la particolarit� del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrit� fisica e la personalit� morale dei prestatori di lavoro�.
Gli Ermellini hanno quindi evidenziato che anche in passato, le altre sezioni della Corte hanno �individuato una responsabilit� dell'imprenditore in tutte le ipotesi in cui non sia possibile ravvisare una �condotta dolosa del lavoratore, ovvero la presenza di un rischio elettivo generato da una attivit� non avente rapporto con lo svolgimento del lavoro o esorbitante dai limiti di esso� precisando che la dimensione inadeguata dell'organico, ravvisata nel caso di specie, costituiva una condizione lavorativa stressante, dalla quale poteva derivare una specifica responsabilit� datoriale�.
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