Data: 18/02/2023 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Illecito civile fonte di danno nell'attivit� sportiva

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 4707/2023 (sotto allegata) chiarisce in quali casi un colpo sferrato durante una sessione di allenamento di MMA configura un illecito civile a cui consegue il diritto dell'atleta danneggiato, al risarcimento del danno. Ripercorriamo in breve i fatti e il ragionamento seguito degli Ermellini per giungere alla suddetta conclusione.

Un atleta, durante l'attivit� di sparring, che prevede un combattimento leggero e un contatto lieve nell'ambito di un allenamento di MMA, viene colpito ai genitali e riporta una invalidit� permanente dei 6/7% a causa della asportazione di un testicolo. L'atleta agisce quindi in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni subiti, richiesta che viene rigettata per� sia in primo che in secondo grado.

Conclusioni che vengono confermate anche in sede di Cassazione enunciando il seguente principio "nello sport caratterizzato dal contatto fisico e dall'uso di una quota di violenza la violazione nel corso di attivit� di allenamento di una regola del regolamento sportivo non costituisce di per s� illecito civile in mancanza di altre circostanze rilevanti ai fini del carattere ingiustificato dell'azione dell'atleta".

Come ricorda pi� in dettaglio nella motivazione, negli sport da combattimento il livello di violenza tollerato � superiore rispetto ad altri sport in cui la violenza � solo eventuale. Per integrare l'eccesso colposo in grado di integrare l'illecito civile fonte di responsabilit� non � sufficiente la violazione di una regola durante l'allentamento, sono necessarie anche la sproporzione nelle abilit� degli atleti e la controllabilit� della manovra atletica che genera le lesione.


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