Data: 24/02/2023 07:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Compensi avvocato fase decisionale

La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 5289/2023 (sotto allegata) chiarisce che, ai fini del riconoscimento del compenso all'Avvocato per la fase decisionale della controversia, come previsto dall'art. 2333 c.c, dal DM n. 55/2014 e dall'art. 36 della Costituzione, non rileva che lo stesso non abbia depositato le memorie conclusionali e le repliche.

La fase decisionale comprende tutta una serie di attivit� per le quali all'Avvocato spetta comunque il compenso, comprese ad esempio le attivit� successive compiute, come la registrazione della sentenza e l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.

Va quindi accolto il motivo sollevato dall'Avvocato, che si � visto negare il compenso relativo alla fase decisionale relativamente a delle controversie che lo stesso ha seguito per dei clienti, solo perch� non ha depositato le conclusionali e le repliche.

Lo stesso ha esaminato il provvedimento conclusivo del procedimento e ha comunque svolto l'attivit� di precisazione delle conclusioni. Attivit� sufficienti per il riconoscimento del compenso previsto per questa fase processuale.


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