Data: 27/02/2023 07:00:00 - Autore: Mario Carpentieri

Giudizio giudice di pace post Riforma Cartabia

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Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, la cd. “Riforma Cartabia”, così come modificato dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Ciò comporterà che, a decorrere dal 28 febbraio 2023, anche i giudizi dinanzi al Giudice di Pace subiranno profonde trasformazioni.

Competenza del Giudice di Pace

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La nuova formulazione dell’art. 7 c.p.c., infatti, in vigore fino alla data del 31 ottobre 2025, è la seguente:

Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a 10.000 euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi 25.000,00 euro.

È competente qualunque ne sia il valore:

1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;

2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;

3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la nomale tollerabilità;

3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali;

[4) per le cause di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate in base all'articolo 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.]”

Emerge come vi sia stata una modifica della sola competenza per valore del Giudice di Pace.

Si è passati, infatti, dagli € 5.000,00 agli attuali € 10.000,00 per le cause relative a beni mobili e dagli € 20.000,00 agli € 25.000,00 per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti. Rimane per il resto invariata la formulazione.

Come anticipato, per i procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 continueranno ad applicarsi le disposizioni anteriormente vigenti.

Forma della domanda

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I giudizi instaurati dinanzi al Giudice di Pace a decorrere dal 28 febbraio 2023 saranno governati dal nuovo rito semplificato di cognizione.

Stabilisce, infatti, il nuovo art. 316 c.p.c che:

Davanti al giudice di pace la domanda si propone nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, in quanto compatibili.

La domanda si può anche proporre verbalmente. Di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato unitamente al decreto di cui all'articolo 318”.

Con tale disposizione il Legislatore ha eliminato l’atto di citazione ad udienza fissa ed ha disposto che il processo dinanzi al Giudice di Pace si svolga nelle forme del processo semplificato di cognizione, solamente se compatibili.

Nessuna modifica è stata, invece, apportata al successivo art. 317 c.p.c., il quale regola la rappresentanza davanti al Giudice di Pace.

Contenuto della domanda

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Profondamente modificato è, invece, l’art. 318 c.p.c., il quale, nella sua attuale formulazione, stabilisce che:

La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere, oltre all'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione del suo oggetto.

Il giudice di pace, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti a norma del comma secondo dell'articolo 281 undecies”.

La norma, oltre a precisare che la domanda introduttiva deve essere proposta con ricorso, prevede che il Giudice di Pace, entro 5 giorni dalla sua designazione - e non, quindi, dalla data di deposito del ricorso in Cancelleria – deve fissare, con decreto, l’udienza di comparizione delle parti a norma dell’art. 281-undecies c.p.c.. Così facendo, il Giudice dovrà assegnare “il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre 10 giorni prima dell’udienza”.

Il richiamo all’art. 281-undecies c.p.c. comporta che il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell’udienza devono essere notificati al convenuto a cura del ricorrente e che tra il giorno della notifica e quello dell’udienza di comparizione debbano intercorrere termini liberi non inferiore a 40 giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di 60 giorni se si trova all'estero.

Costituzione delle parti

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La costituzione del ricorrente, ai sensi del nuovo art. 319 c.p.c., avverrà con il deposito del ricorso notificato unitamente al decreto di comparizione e con la relazione di notificazione e, quanto occorre, la procura.

La formulazione adoperata nell’art. 319 c.p.c., - secondo la quale l’attore si costituisce depositando il ricorso notificato unitamente al decreto di comparizione e con la relazione di notificazione e, quando occorre, la procura, quindi, prevedendo una ipotetica notifica del ricorso e di un decreto di fissazione prima ancora del deposito del ricorso stesso - può essere intesa, infatti, come una mera svista del Legislatore.

Per quanto riguarda, invece, il convenuto, l’art. 319 c.p.c. richiama i commi 3) e 4) dell’art. 218-undecies c.p.c., prevedendo, quindi, che lo stesso

…si costituisce mediante deposito della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.

Se il convenuto intende chiamare un terzo deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, fissa la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del terzo comma”.

Il convenuto, quindi, nel caso voglia chiamare in causa un terzo dovrà, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere lo spostamento dell’udienza. Il giudizio verrà, quindi, differito con decreto del Giudice, il quale indicherà la data della comparizione ed il termine per la costituzione del terzo. Il decreto sarà comunicato dalla Cancelleria alle parti ed il terzo dovrà costituirsi nei termini e modi previsti per il convenuto.

Trattazione della causa

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La nuova formulazione dell’art. 320 c.p.c. stabilisce che:

Nella prima udienza il giudice di pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione.

Se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale a norma dell'articolo 185, ultimo comma.

Se la conciliazione non riesce, il giudice di pace procede ai sensi dell'articolo 281 duodecies, commi secondo, terzo e quarto, e se non ritiene la causa matura per la decisione, procede agli atti di istruzione rilevanti per la decisione.

[omissis]

I documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo di ufficio ed ivi conservati fino alla definizione del giudizio”.

I commi 1) e 2) dell’art. 320 c.p.c. sono rimasti immutati.

Il comma 3), invece, prevede che, nel caso in cui non riesca la conciliazione, il Giudice di Pace proceda ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell’art. 281-duodecies c.p.c. e, se ritiene la causa matura per la decisione, proceda agli atti di istruzione rilevanti per la decisione.

I richiami all’art. 281-duodecies c.p.c. prevedono che, in caso di mancata conciliazione:

1) il ricorrente possa chiedere al Giudice di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo se l’esigenza è sorta dalle difese del convenuto;

2) le parti possano proporre le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti;

3) il Giudice, se richiesto e se sussiste giustificato motivo, può concedere alle parti un termine perentorio non superiore a 20 giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a 10 giorni per replicare e dedurre prova contraria.

Decisione

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Stabilisce il nuovo art. 321 c.p.c. che:

Il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, procede ai sensi dell'articolo 281 sexies.

La sentenza è depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione”.

La fase decisione, quindi, prevede una lettura combinata degli artt. 321 e 281-sexies c.p.c..

Il Giudice di Pace, infatti, quando ritiene matura la causa per la decisione, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

La sentenza, quindi, si intenderà pubblicata con la sottoscrizione da parte del Giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.

L’ultimo comma dell’art. 281-sexies c.p.c.. prevede, poi, una discussione orale e la sentenza depositata entro i successivi 30 giorni.

Nessuna modifica, infine, è stata prevista per l’art. 322 c.p.c. per la conciliazione non contenziosa dianzi al giudice di pace.


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