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Data: 12/03/2023 12:00:00 - Autore: Giuseppe Falcone
Sinistro con veicolo non identificato: i fatti[Torna su] Un automobilista adiva l'ufficio del giudice di pace di Rodi G.co per ottenere dall'impresa designata quale Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada il risarcimento dei danni fisici provocati, nel centro abitato di un comune garganico, da autoveicolo non identificato, che, dopo aver provocato il sinistro, proseguiva la marcia senza fermarsi e senza prestare alcuna assistenza. Per lo stesso sinistro, causato da veicolo non identificato, anche il terzo trasportato richiedeva il risarcimento dei danni fisici alla detta impresa designata. Prova testimoniale[Torna su] Il giudice di pace di Rodi G.co, con sentenza depositata il 20.02.23 (sotto allegata), dopo aver riunito le cause del conducente e del terzo trasportato, rigettava le domande, nonostante la prova testimoniale espletata in corso di causa, che confermava pienamente i fatti esposti negli atti di citazione. Per il giudice di prossimità non sarebbe possibile che in centro abitato, in una strada a doppio senso di marcia, possa scomparire un veicolo (sic!)! Nessuna motivazione, però, veniva fornita. Non si capisce, quindi, in base a quale assunto il giudice laico abbia potuto smentire le risultanze della prova testimoniale. Addirittura l'autoveicolo non identificato, come riferito dai testi escussi (pienamente attendibili, indifferenti e mai contraddittori), si dileguava repentinamente a velocità sostenuta. In tutti i comuni d'Italia capita che in centro abitato, in strade anche a doppio senso di marcia (ed anche a senso unico!), veicoli non identificati causano danni e si dileguano. Nei comuni garganici, però, per il giudice non togato, diventa difficile credere ciò, pur in presenza di prove! Prova dei danni subiti dall'autovettura[Torna su] Il giudice di pace, pur essendo stato affermato dai testimoni che l'autoveicolo non identificato tamponava l'altro veicolo, causandogli danni sul paraurti posteriore sx, richiedeva la prova dei danni subiti dall'autovettura: gli attori richiedevano il risarcimento dei danni fisici, ma il giudice si soffermava sui danni (non richiesti e non richiedibili) dell'auto! Ancora, per il giudice di prossimità è difficile credere che i testi "recepivano" solamente il colore del veicolo non identificato: cos'altro avrebbero dovuto "recepire" in presenza di un veicolo che procedeva a velocità sostenuta? Forse la targa? Non si può richiedere ai testimoni una diligenza superiore a quella media. Il mancato intervento delle forze dell'ordine[Torna su] Secondo il giudice non togato, inoltre, l'attore non aveva "inteso" chiamare le forze dell'ordine: dalla prova testimoniale espletata, invece, emergeva che era stata chiamata la polizia locale, ma non rispondeva nessuno al telefono! Già in altre occasioni (come anche nel caso di specie) il citato giudice di pace aveva ritenuto necessari sia l'intervento delle forze dell'ordine che la presentazione di denuncia-querela in caso di sinistri causati da veicolo non identificato, in aperto contrasto con la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione. Aumento del contenzioso in appello[Torna su] Continuano, dunque, le sentenze "innovative" che hanno solo l'effetto di aumentare, ancora di più, il contenzioso del giudice d'appello, con conseguenti allungamenti dei tempi necessari per ottenere Giustizia.
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