Data: 07/03/2023 09:00:00 - Autore: Giovanni Moscagiuro

Cos'è l'ammonimento del questore

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L'ammonimento del Questore è una misura di prevenzione prevista dall'ordinamento italiano per prevenire e contrastare i reati. Si tratta di una misura cautelare che viene adottata esclusivamente dal Questore, ovvero il rappresentante delle forze di polizia locale, al fine di evitare che il soggetto cui è diretta commetta un reato o per evitare la reiterazione di condotte illecite.
L'ammonimento del Questore consiste in una comunicazione formale da parte del Questore stesso, attraverso la quale viene messo in guardia il soggetto nei confronti del quale sussistono fondati motivi di ritenere che possa commettere un reato. Tale avvertimento dall'astenersi dal commettere ulteriori atti di molestia o violenza, ad esempio, può essere accompagnato da una serie di obblighi che il soggetto è tenuto a rispettare, al fine di evitare di commettere il reato o di reiterare condotte illecite.

Ammonimento del questore: per quali reati

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L'ammonimento del Questore non è una condanna penale, ma una misura cautelare volta a prevenire la commissione di alcuni reati e garantire alla vittima una tutela rapida e anticipata rispetto alla definizione del procedimento penale.
Nello specifico, può essere indubbiamente adottato nei confronti di soggetti che commettano i reati di stalking, violenza domestica, cyberbullismo.

Ammonimento questore: come funziona

In ogni caso, la scelta di adottare l'ammonimento del Questore come misura cautelare dipende dalle specifiche circostanze del caso e dalla valutazione discrezionale del Questore, che deve valutare attentamente l'eventuale pericolosità del soggetto e la necessità di adottare misure preventive per tutelare la sicurezza pubblica.

A venire in rilievo, ai fini dell'ammonimento adottato per stalking, è essenzialmente l’art. 8 d.l. n. 11 del 23 febbraio 2009, convertito in legge n. 38 del 23 aprile 2009, il quale prevede che "fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all’articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall’articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta".

La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore e quest'ultimo, "assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l’ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni”.

I commi successivi si preoccupano invece di raccordare la disciplina del potere de quo, avente connotazione preventivo-amministrativa, a quella penale, prevedendo che “si procede d’ufficio per il delitto previsto dall’articolo 612-bis del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo”.

I presupposti per l'applicazione dell'ammonimento per condotte di violenza domestica invece sono contenuti nell'art. 3 del Dl n. 93/2013.

Quali sono le conseguenze dell'ammonimento del questore

Dall’emissione dell'ammonimento del questore, discendono alcune conseguenze per il soggetto ammonito.
Innanzitutto, si avrà una sospensione o, in ogni caso, una più attenta valutazione delle autorizzazioni di Pubblica Sicurezza allo stesso afferenti. Potrà essere, ad esempio, sospesa o revocata la licenza di porto d'armi, venendo meno i requisiti di buona condotta.
In secondo luogo, in caso di condanna per il delitto di cui all’art. 612 bis c.p., si avrà un incremento della pena, laddove il condannato era stato precedentemente ammonito. Un'altra conseguenza attiene al profilo della procedibilità: infatti, laddove un soggetto sia già stato ammonito, il reato di atti persecutori sarà procedibile d’ufficio, piuttosto che a querela di parte.

Giurisprudenza sull'ammonimento del questore

Di seguito una serie di massime della giurisprudenza amministrativa sull'ammonimento del questore:

Consiglio di Stato n. 2545/2020

Lo strumento dell’ammonimento è essenzialmente destinato a prevenire la recrudescenza dei fenomeni patologici talvolta caratterizzanti le relazioni umane, anche di impronta affettiva, laddove una delle parti assuma atteggiamenti di prevaricazione ed indebita ingerenza nella sfera morale dell’altra. La finalità preventiva della misura è destinata ad operare sia sul piano dell’evoluzione delle vicende relazionali che hanno manifestato sintomi degenerativi, laddove l’autore delle condotte descritte si attenga all’ammonimento del questore, sia sul piano strettamente processuale, laddove la vittima, una volta conseguito l’effetto preventivo proprio dell’ammonimento da essa sollecitato, si astenga dal presentare la querela, costituente ordinariamente la condizione di procedibilità del reato di cui all’art. 612 bis c.p. La correlazione tra la disciplina amministrativa e quella penale, insieme alla finalità preventiva della disposizione, nel duplice senso innanzi evidenziato, induce a ritenere che l’intervento del Questore non sia ancorato ai medesimi presupposti di quello penale, distinguendosene sia sul piano della ricognizione dei fatti atti a legittimarlo sia in relazione ai mezzi di prova utili al loro accertamento.

Tar Sicilia Catania n. 2009/2019

Il provvedimento di ammonimento assolve ad una funzione tipicamente cautelare e preventiva, in quanto preordinato a impedire che gli atti persecutori siano più ripetuti e cagionino esiti irreparabili. Inoltre - proprio in ragione del fatto che il procedimento amministrativo di cui all'art. 8 del D.L. n. 11 del 2009 si muove su un diverso piano (cautelare e preventivo) da quello del procedimento penale per il reato di cui all'art. 612-bis cod. pen. - il provvedimento conclusivo (decreto di ammonimento) presuppone non l'acquisizione di prove tali da poter resistere in un giudizio penale avente ad oggetto un'imputazione per il reato di stalking, bensì la sussistenza di elementi dai quali sia possibile desumere un comportamento persecutorio o gravemente minaccioso che, nel contesto delle relazioni affettive e sentimentali, possa degenerare e preludere a condotte costituenti reato; pertanto ai fini dell'ammonimento non occorre che si sia raggiunta la prova della commissione del reato, bensì è sufficiente far riferimento ad elementi dai quali sia possibile desumere, con un sufficiente grado di attendibilità, un comportamento persecutorio che ha ingenerato nella vittima un perdurante e grave stato di ansia e di paura.

Consiglio di Stato n. 1085/2019

Ai fini dell'emissione dell'ammonimento da parte della Questura non è richiesta la piena prova della responsabilità dell'ammonito per le ipotesi di reato perseguite dal menzionato art. 612-bis c.p., ma il provvedimento monitorio può trovare sostegno in un quadro istruttorio da cui emergano, anche sul piano indiziario, eventi che recano un vulnus alla riservatezza della vita di relazione o, su un piano anche solo potenziale, all'integrità della persona. All'ammonimento, infatti, deve applicarsi quella logica dimostrativa a base indiziaria e di tipo probabilistico che, informa l'intero diritto amministrativo della prevenzione.
Prof. Dr. Giovanni Moscagiuro
Studio delle Professioni e Scienze forensi e Criminologia dell'Intelligence ed Investigativa
email: studio.delleprofessioni.forensi@gmail.com
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