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Data: 03/03/2023 06:00:00 - Autore: Marina CrisafiNotifica pec all'avvocatoLa notificazione dell'impugnazione va eseguita alla pec dell'avvocato risultante dal ReGIndE, unico qualificato ai fini processuali. In caso contrario, la notifica è nulla. Così la Cassazione, con l'ordinanza interlocutoria n. 6025/2023 (sotto allegata). Nella vicenda, l'avvocato aveva notificato un ricorso al ministero della giustizia presso l'Avvocatura generale dello Stato di Roma a un indirizzo PEC differente da quello predisposto per le notificazioni e censito nel ReGIndE (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici) ex art. 7, d.m. n. 44/2011 e nel registro di cui all'art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012, entrambi dichiarati elenchi pubblici e da ciò deriva la nullità della notifica del ricorso stesso. A seguito dell'introduzione del "domicilio digitale, corrispondente all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, la notificazione dell'impugnazione va eseguita all'indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal ReGIndE; poiché solo quest'ultimo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'organizzazione preordinata all'effettiva difesa, non è idonea a determinare la decorrenza del termine breve di cui all'art. 326 c.p.c. la notificazione della sentenza effettuata ad un indirizzo di PEC diverso da quello inserito nel ReGIndE" ha affermato infatti la S.C. Sicchè, "la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile - a seconda dei casi — alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INIPEC)". Facendo applicazione di tale principio, nel caso di specie, la Cassazione ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso all'indirizzo pec corretto.
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